Farmaci
02 Settembre 2025Il Ministero della Salute ha pubblicato un chiarimento sulla possibilità di sostituzione dei medicinali veterinari in farmacia, richiamando le normative vigenti e gli effetti del combinato delle disposizioni sulla pratica del farmacista

Non serve più l’autorizzazione del medico veterinario per sostituire un farmaco veterinario in farmacia, ma le regole restano precise: la sostituzione è ammessa solo per i medicinali generici o equivalenti. A ribadirlo è il Ministero della Salute con una nota di chiarimento diffusa il 22 agosto, su richiesta delle associazioni di categoria dei veterinari e ripresa in una circolare da Fofi. La novità risolve i dubbi nati in farmacia a causa dei gestionali informatici non ancora aggiornati, che continuavano a richiedere l’autorizzazione del medico veterinario. Tuttavia, la responsabilità resta in capo al farmacista.
Il riferimento è il Decreto legislativo 218/2023, che consente al farmacista di proporre un farmaco generico o equivalente più conveniente o in caso di indisponibilità; definisce “equivalente” il medicinale con stessa composizione, forma farmaceutica, indicazione, posologia e tempi di attesa (per gli animali destinati alla produzione alimentare), escludendo biologici e immunologici; prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di una Lista di trasparenza dei medicinali generici e dei relativi farmaci di riferimento.
In particolare, l’articolo 25, comma 2, prevede che “Il farmacista, prima della vendita, informa l’utente della possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente, quando questo è economicamente più conveniente o quando il medicinale veterinario prescritto non è disponibile nel canale distributivo”.
Nello stesso articolo, al comma 3, il legislatore introduce anche la definizione specifica di medicinale veterinario equivalente, cioè medicinale veterinario “diverso da medicinale biologico e immunologico, avente la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione e, nel caso di animali allevati per la produzione di alimenti a uso umano, con gli stessi tempi di attesa”.
Infine, per facilitare l’applicazione della disposizione, il Ministero della Salute pubblica e aggiorna la Lista dei medicinali veterinari generici autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale e dei relativi medicinali veterinari di riferimento.
Il farmacista può sostituire direttamente senza richiedere il consenso al medico veterinario, ma resta però sua piena responsabilità rispettare le norme e garantire sicurezza e benessere animale.
Su questo, il Ministero ha risposto a Federfarma, a seguito di specifica istanza, che “il farmacista ha la possibilità di bypassare l’assenso del medico veterinario, che né in Vetinfo né nei servizi offerti dall’IZSAM, risulta come inoltro automatico”. Nella nota viene riportato uno stralcio della documentazione a disposizione delle software house, in cui “l’indicazione fornita consente alle società di software di impostare la regola che può, quindi, essere gestita in autonomia”.
Quindi, per il Ministero, in attesa del completamento dell’aggiornamento dei sistemi gestionali informatici delle farmacie, “nei casi di sostituzione, non è più richiesta l’autorizzazione da parte del medico veterinario, fermo restando la piena responsabilità del farmacista nel garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni normative vigenti richiamate nella nota”.
Nei casi dubbi di sostituzione, è sempre possibile un confronto diretto con il medico prescrittore, “al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa e la tutela della salute e del benessere animale”.
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