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15 Luglio 2025

Peste Suina Africana, rimodulata strategia di contrasto con nuova ordinanza

Il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini, ha emanato l’Ordinanza n. 3/2025, che rimodula le misure preventive e di controllo previste dall’ordinanza n. 5/2024 e ne aggiorna l’efficacia in coerenza con la “Road map” concordata con la DG‑SANTE della Commissione europea

di Redazione Vet33


Peste Suina Africana, rimodulata strategia di contrasto con nuova ordinanza

Il Commissario Straordinario per la Peste suina africana (Psa) Giovanni Filippini ha diramato l’Ordinanza n. 3/2025 con la quale sono state rimodulate le misure contenute nell’ordinanza commissariale n. 5/2024, precedentemente prorogate in data 31 marzo 2025, 30 aprile 2025 e 12 giugno 2025.

L’evoluzione della situazione epidemiologica della Psa in Italia richiede la prosecuzione dell’applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella “Road map” concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea.

La terza Ordinanza

La nuova ordinanza definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della Psa che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che sono:
a) il contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) il depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
c) la sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) le misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Contenimento circolazione virale con utilizzo di barriere (art.2)

Il Gruppo operativo degli esperti (Goe), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina del potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle società concessionarie autostradali e, se del caso, dagli Enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche.

Zona di Controllo dell’Espansione Virale (art. 3)

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (Zona Cev) di dimensioni variabili, in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali, per la costituzione di una “zona bianca”, allo scopo di arrestare la diffusione della Psa in combinazione con altre misure. Nella Zona Cev è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico del cinghiale. Sono consentite le attività di depopolamento attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo. In deroga, il Commissario straordinario può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con ulteriori metodi. 
L’elenco dei Comuni ricadenti nella Zona Cev è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Depopolamento dei cinghiali (art.4)

Nelle zone infette e nelle zone di restrizione II e III, non ricadenti in Zona Cev, è vietata l’attività venatoria collettiva, ossia la caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale, verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti dei cinghiali. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’art. 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. 
Il depopolamento in zona di restrizione I è permesso in tutte le forme e deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza, possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus Psa e agli altri test previsti dalla norma.
Invece, tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona Cev, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall’ACL.
Solo per il cluster del Nord-ovest dal 1° settembre 2025 la gestione del depopolamento nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV, si effettua attraverso un sistema di valutazione integrato basato sull’analisi della situazione epidemiologica e del livello della sorveglianza delle zone di territorio regionale assegnate alle squadre di caccia al cinghiale, definite Unità di Gestione del Cinghiali (Udg), e degli istituti faunistici. 
Per il Cluster del Nord Italia, a partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 10 km (art. 5). In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico

Misure di sorveglianza su cinghiali e suini domestici 

L’ordinanza dispone misure di sorveglianza sui cinghiali (art. 6) e sui suini domestici (art.8). Vengono dettagliate le misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti di suini domestici siti in zone di restrizione e misure di biosicurezza su tutto il territorio nazionale non interessato dalla malattia. Inoltre, vi sono specifiche misure di biosicurezza e di controllo previste per gli stabilimenti di suini domestici che sono siti in zone di restrizione (art.9).

Ricerca con cani (art.7)

Al fine di incrementare l’efficacia della sorveglianza passiva nonché per integrare le attività di monitoraggio sul territorio, è disposto in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Enci) l’utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del “Test Enci per unità cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale”, di validità biennale) nell’ambito della Convenzione appositamente stipulata tra Enci e il Commissario Straordinario alla Psa.

CITATI: GIOVANNI FILIPPINI
TAG: CINGHIALI, DG SANTE, PESTE SUINA AFRICANA, PSA, SUINI DOMESTICI

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