Animali da Reddito
08 Aprile 2022Per scongiurare il rischio di diffusione di afta epizootica, la Commissione ha adottato una nuova decisione (2022/575) in cui sono indicati i Paesi extra europei da cui è consentito l’import di partite di fieno e paglia
L’afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia. Tra i vegetali, fieno e paglia sono gli unici prodotti soggetti a restrizioni all’ingresso nell’Unione. Quindi mantenere sempre elevata la sorveglianza su di essi può essere un valido aiuto nell’intento di arginare la diffusione della malattia. In passato le restrizioni erano indicate nel regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3), che si è applicato fino al 20 aprile 2021 e che conteneva nell’allegato V l’elenco dei Paesi e dei territori da cui si potevano importare fieno e paglia. Dal 21 aprile 2021 il quadro legislativo in materia animale è cambiato, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429, che – sottolinea nel suo parere la Commissione – “dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell’Unione, comprese quelle relative all’ingresso nell’Unione di materiali vegetali, visto che si sono dimostrate efficaci”. Pertanto, in attesa che l’EFSA si pronunci sui rischi correlati alla diffusione dell’afta epizootica e di altre malattie indicate all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, si è ritenuto necessario ribadire le precedenti norme di sicurezza, stabilendo nuovamente un elenco dei paesi da cui paglia e fieno possano essere importati. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 e dell’elenco, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione. Nel nuovo parere, infine, vengono separatamente elencati i Paesi da cui è autorizzato l’ingresso di partite di paglia in pellets destinate alla combustione, insieme alle opportune norme di sicurezza per evitare contaminazioni.
Leggi qui la Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione
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