Normative
18 Marzo 2025Tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese devono stipulare una polizza per calamità naturali entro il 31 marzo 2025. Ecco le regole e le conseguenze per chi non si adegua

Il 31 marzo 2025 scade il termine per l’obbligo, imposto dalla Legge di Bilancio 2024 e regolato dal Decreto n. 18/2025, di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali per tutte le imprese italiane, escluse quelle agricole. La mancata adesione potrebbe comportare esclusioni da agevolazioni pubbliche.
Entro e non oltre il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, devono dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.
Con questa misura lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l’onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti, mantenendo tuttavia un sistema di franchigie e massimali per garantire la sostenibilità del meccanismo. Ad esclusione delle attività agricole, le imprese soggette alle coperture obbligatorie sono quelle iscritte nel Registro della Camera di Commercio e dovranno essere assicurati gli immobili e le apparecchiature fisse o mobili funzionali all’esercizio dell’attività.
Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza, ma il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. n. 213/2023); le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali potranno subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici. Al contrario, per le compagnie assicurative che rifiutassero di offrire queste polizze saranno previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. n. 213/2023).
TAG: ASSICURAZIONE, CATASTROFE NATURALE, REGISTRO DELLE IMPRESESe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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