Professione
06 Febbraio 2023 Dalla Federazione, in accordo con la DGSAF, un Position Paper dedicato ai veterinari che chiarisce le finalità primarie dell’iscrizione all’anagrafe degli animali d'affezione.
È bastato un attimo ed ecco fatto: dalla registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione alla contestazione di frode il passo è stato veramente breve. E la notizia è risultata sconcertante per i veterinari che avevano espletato la pratica, registrando come volpini o pastori tedesco cani con quei fenotipi caratteristici. Ma qual è il contenuto effettivo della contestazione? L’aver attributo ai cani in oggetto l’appartenenza ad una razza, ma in assenza di un pedigree. In questo scenario FNOVI, di concerto con il DGSAF, ha dunque deciso di pubblicare un Position Paper per chiarire la questione. Il documento ha il suo fulcro in un assunto ben preciso: nella registrazione di ogni cane in anagrafe devono essere individuati con chiarezza i caratteri morfologici precipui dell’animale, ricondotti ad una razza. Questa tipizzazione, infatti, è fondamentale a connotare l’animale (e a ritrovarlo in caso di smarrimento), e a indicarne le specifiche comportamentali e sanitarie. E questo a prescindere dalla presenza o meno di un pedigree. Ma come si è giunti a questa contestazione? Su quali basi normative? Come spiega il Position Paper, l’appiglio sarebbe il Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992 (art. 5 comma1). Tuttavia, ad oggi, solo la Regione Friuli-Venezia Giulia, con norma specifica, ha previsto esplicitamente che per registrare un cane di razza si debba inserire in anagrafe il numero di pedigree, in altre Anagrafi Regionali non esiste nemmeno il campo dedicato. Inoltre, l’articolo 5 fa chiaro riferimento a fini commerciali, del tutto estranei alla finalità dell’anagrafe degli animali d’affezione. Le informazioni in anagrafe – ricorda in fatti il Position Paper – “permettono di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione degli animali d'affezione, in modo da predisporre interventi appropriati di prevenzione dell'abbandono, tutela sanitaria e protezione degli animali, con monitoraggio dei risultati anche in relazione alle morsicature”. In conclusione, il documento sottolinea come sia appannaggio del medico veterinario segnalare la razza canina nel momento dell’iscrizione in anagrafe, senza vincolo alcuno con l’iscrizione al libro genealogico. Con un auspicio: che le norme di adeguamento al Regolamento 2016/429 e la nuova Anagrafe degli Animali d’affezione recepiscano le finalità sanitarie della identificazione e della registrazione degli animali in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale.
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