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Influenza aviaria

14 Ottobre 2026

PSA e influenza aviaria, l'UE definisce gli aiuti agli allevamenti italiani

Due regolamenti europei prevedono oltre 73 milioni di euro per sostenere i mercati delle carni suine, delle uova e del pollame colpiti dalle restrizioni sanitarie.


 PSA e influenza aviaria, l'UE definisce gli aiuti agli allevamenti italiani

L'Unione europea ha definito contributi fino a 73,25 milioni di euro per sostenere i mercati zootecnici italiani colpiti dalla peste suina africana (PSA) e dall'influenza aviaria ad alta patogenicità. Gli importi sono stabiliti da due regolamenti pubblicati il 6 ottobre 2026, dopo l'annuncio dei finanziamenti da parte della Commissione europea il 25 settembre. Le misure prevedono una partecipazione dell'UE pari al 50% delle spese ammissibili sostenute dall'Italia.

Per la peste suina africana, il Regolamento UE 2026/2208 stabilisce un contributo europeo massimo di 12.564.303 euro. Il sostegno è destinato al mercato delle carni suine interessato dalle conseguenze delle misure veterinarie adottate per contenere la malattia.

Gli interventi sono limitati alla produzione di carne suina negli allevamenti situati nelle zone regolamentate e al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai focolai confermati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025.

Il regolamento precisa che la portata e la durata delle misure eccezionali devono essere circoscritte a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato.

Il Regolamento UE 2026/2205 prevede invece un contributo europeo massimo di 60.690.108 euro per sostenere i mercati delle uova e delle carni di pollame.

La misura riguarda le conseguenze economiche di 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, confermati e notificati dall'Italia in tre periodi: dal 22 settembre 2022 al 24 maggio 2023, dal 13 novembre 2023 al 30 marzo 2024 e dal 29 settembre 2024 al 1° marzo 2025.

Anche in questo caso, la partecipazione finanziaria dell'Unione europea è fissata al 50% delle spese ammissibili sostenute dall'Italia.

Il regolamento prevede inoltre la possibilità di adeguare le spese ammissibili per singola voce qualora il numero di uova o animali superi i quantitativi massimi previsti. Le rettifiche devono comunque rimanere entro il limite del 20% dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

I due provvedimenti definiscono quindi gli importi e le condizioni del sostegno europeo ai mercati zootecnici interessati dalle restrizioni sanitarie. I contributi riguardano specifici periodi e produzioni e non costituiscono un indennizzo generalizzato per tutti gli allevamenti

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