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11 Ottobre 2024Il Ministero della Salute chiarisce le condizioni per l’esportazione di carni suine da territori soggetti a restrizioni per Peste suina africana, introducendo deroghe per prodotti sottoposti a specifici trattamenti

Il Ministero della Salute ha emesso una nota che definisce le nuove disposizioni per la certificazione sanitaria dei prodotti a base di carne suina destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti. Nonostante le restrizioni imposte a causa della Peste suina africana (Psa) nelle zone identificate come di restrizione, vengono introdotte deroghe che permettono l’export di prodotti sottoposti a trattamenti riconosciuti come efficaci dalle autorità statunitensi per l’inattivazione del virus. Tra questi, i prodotti sottoposti a sterilizzazione commerciale e i prosciutti crudi stagionati oltre 400 giorni, conformi ai requisiti per l’Italian Type Ham. Mantenere elevati standard di sicurezza sanitaria senza penalizzare il comparto suinicolo italiano, in particolare i prodotti Dop, è l’obiettivo.
Il Ministero della Salute ha inviato una nota firmata dai Direttori Generali Ugo Della Marta e Giovanni Filippini sulla certificazione sanitaria dei prodotti a base di carne suina sottoposti ai trattamenti previsti dal 9CFR 94.8 e 9CFR 94.17 destinati all’export verso gli Usa: in particolare, non è ammessa l’esportazione di carni suine e prodotti a base di carne suina che originano dai territori identificati come zone soggette a restrizione a seguito della presenza di Psa in suini domestici e selvatici; in base ai chiarimenti ricevuti nel corso delle interlocuzioni con le Autorità statunitensi – U.S. Department Of Agriculture (Usda) e Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis) – tali restrizioni si applicano a tutti i territori identificati come zone di restrizione tipo I (ZR1), tipo II (ZR2) e tipo III (ZR3) ai sensi del Reg Ue 2023/594 e a tutti i territori identificati come zone di protezione (ZP) e zone di sorveglianza (ZS) ai sensi del Reg Ue 2020/687.
Le uniche deroghe a tali disposizioni riguardano i prodotti a base di carne sottoposti a uno dei trattamenti termici previsti dal 9 CFR 94.8 (b), ovvero:
● sterilizzazione commerciale all’interno di un contenitore chiuso ermeticamente;
● trattamento di 69°C a cuore, a condizione che le carni utilizzate come materie prime siano state precedentemente disossate, il processo produttivo si completi all’interno di un singolo stabilimento (compresa tranciatura / affettatura), la ditta applichi misure adeguate a prevenire la commistione diretta e indiretta tra i prodotti idonei e quelli non idonei all’export;
e i prosciutti crudi stagionati oltre 400 giorni, trattati secondo i requisiti previsti nel 9 CFR 94.17 per la categoria Italian Type Ham.
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