Animali da Compagnia
01 Marzo 2022 Per affrontare adeguatamente la situazione di emergenza dell'Ucraina ora pure nel nostro Paese è permesso l’ingresso degli animali da compagnia anche in assenza di specifica domanda da parte dei proprietari

La decisione è stata presa: il Ministero della salute ha informato la Commissione (che aveva già dato segnali di apertura in questa direzione) e i Paesi membri di aver autorizzato l'introduzione in Italia di animali da compagnia venuti nel nostro Paese al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina. E questo senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio dell'autorizzazione prevista, invece, dall'articolo 32 del regolamento (UE) 576/201.
Una scelta, spiega il Ministero in una nota, fatta anche al fine di tutelare il rispetto del benessere degli animali. Per avere modo di monitorare al meglio i nuovi ingressi ‘facilitati’, informando i servizi veterinari localmente competenti circa le introduzioni degli animali non conformi, il Ministero ha chiesto ai Paesi membri, nel caso di controlli effettuati alle frontiere sugli animali da compagnia movimentati al seguito di cittadini dell’Ucraina che vogliono raggiungere l’Italia, di comunicare all'indirizzo e-mail UA-pets@sanita.it la/le tipologie e il numero di animali, l'identificazione degli stessi (se possibile), il nome del proprietario e l'indirizzo di destinazione in Italia.
Cosa prevede l’art. 32 del Regolamento (UE) 576/2013
In deroga alle condizioni previste per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, stabilisce che, in presenza di situazioni eccezionali, autorizzare preventivamente, previa richiesta dei proprietari, i movimenti non commerciali nel loro territorio di animali da compagnia non conformi purché: a) il proprietario abbia presentato una preventiva richiesta di autorizzazione e lo Stato membro di destinazione abbia rilasciato tale autorizzazione e b) gli animali da compagnia siano isolati sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni prescritte dal citato regolamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi: i. in un luogo approvato dall'autorità competente; e ii. secondo le modalità previste dall'autorizzazione.
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