Professione
07 Novembre 2022 Con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 29 luglio 2022, il tramadolo viene inserito nelle Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al DPR 309/90, in coerenza con i pareri resi dall’Istituto superiore di sanità e dal Consiglio superiore di sanità.
Dall’8 novembre, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 29 luglio 2022, il tramadolo è ufficialmente annoverato tra le sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto prevede l’inserimento del tramadolo nella Tabella I di cui al DPR 309/90 e nell’allegato III-bis, ove sono inclusi i medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (TDL), nonché nella Tabella dei medicinali del medesimo DPR, nella sezione A, relativamente alla sostanza pura e alle composizioni per somministrazione ad uso parenterale e nella sezione D, limitatamente alle composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale. Al fine di consentire l’ordinato espletamento di alcuni adempimenti da parte dei soggetti autorizzati, il decreto, all’art. 3, prevede un termine più ampio rispetto a quello di entrata in vigore, consentendo ‘sei mesi supplementari’ per attuare tutte le misure previste dalla normativa e spostando così il termine ultimo all’8 maggio. In vista dell'entrata in vigore del Decreto del 29 luglio il Ministero fornisce, con la Circolare del 4 novembre 2022, alcune informazioni operative a medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e operatori del settore farmaceutico.
Per quanto attiene nello specifico la prescrizione di medicinali a base di tramadolo per uso veterinario, la circolare puntualizza che: “Dalla data di entrata in vigore del decreto, i medici veterinari si atterranno, per la prescrizione di medicinali, alle disposizioni previste per i medicinali inseriti nelle sez. A e D della tabella dei medicinali stupefacenti. Le disposizioni prevedono la ricetta ministeriale a ricalco (RMR) in duplice copia per la prescrizione dei medicinali a base di tramadolo in forma iniettabile e la prescrizione veterinaria elettronica (ricetta non ripetibile-RNR) per le forme farmaceutiche diverse da quelle iniettabili. Per i medicinali presenti nella sezione A, inoltre, l’approvvigionamento avviene per il tramite della richiesta elettronica, ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90”.
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