Professione
10 Settembre 2025La Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari accoglie con cautela il disegno di legge, ma avverte: lo “scudo penale” rischia di rimanere solo sulla carta e non tutela pienamente i professionisti

Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie, presentato dal Governo e comunicato il 4 settembre scorso, prevede modifiche agli articoli 590 sexies e 590 septies del codice penale e agli articoli 5 e 7 della legge 24/2017. La norma limiterebbe la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose ai soli casi di colpa grave. Una misura che, secondo a Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari (Fvm), pur mostrando sensibilità verso il problema della medicina difensiva, non risolve i nodi di fondo e apre a nuove criticità.
In una nota, la Federazione esprime il suo parere come segue:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicato del 4/9 u.s. ha informato che tale norma sostituirebbe “la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, … ai soli casi di colpa grave…”.
Ciò però comporterebbe in ogni caso l’avvio del procedimento penale nel quale il Giudice dovrebbe accertare se “siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali” le quali tuttavia “risultino adeguate alle specificità del caso concreto”, sicché la gravità della colpa verrebbe a dipendere da una valutazione discrezionale ancorché da basare su criteri quali “la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente”.
Se dunque parlare di “scudo penale” per i sanitari sarebbe fuorviante innanzitutto nei confronti dei pazienti, ancor più lo è nei confronti dei sanitari.
Sono invero apprezzabili la sensibilità del Ministro Schillaci e lo sforzo del legislatore volti a tutelare, non tanto i sanitari quanto il sistema, dalle storture derivanti dalla cd. medicina difensiva, ma restano forti le perplessità già rappresentate in diverse precedenti occasioni: l’inevitabile apertura, in ogni caso, di un procedimento penale rischia di non sortire l’effetto che la norma si vorrebbe prefiggere; la norma continua inoltre a confinare le tutele all’ambito clinico “limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose”, ancora una volta quindi senza andare a implementare, come invece necessario, il codice penale affinché vengano tutelate anche le altre attività sanitarie, in primo luogo tutte quelle di prevenzione, dalla sicurezza sul lavoro all’igiene pubblica fino alla sicurezza alimentare, e non affronta direttamente, come pure urgente, la questione del patrocinio legale dei sanitari vieppiù intimiditi, anche mediante accuse artate, se non anche aggrediti.
Sull’ultimo punto è pur vero che il DDL prevede che i decreti attuativi debbano “garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell’attività lavorativa” ma ciò pare piuttosto un’ammissione implicita delle carenze normative esistenti che rende perciò ancor meno accettabili i lunghi termini ivi previsti.
Ulteriori perplessità, accanto a volontà di tutela del lavoro dei sanitari, lasciano poi la previsione inerente il lavoro flessibile (in riferimento all’”utilizzo” degli specializzandi) e l’indicazione di una generica revisione e adeguamento di un apparato sanzionatorio disciplinare vigente da rimettere semmai appieno, per la dirigenza sanitaria, nell’alveo esclusivo del CCNL attesa l’inefficacia, e i correlati inutili costi, provata negli anni da troppe applicazioni evidentemente distorte.
TAG: FVM, PROFESSIONI SANITARIE, SCUDO PENALESe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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