Professione
07 Luglio 2023I dati aggregati per territorio e per data, privi di qualsiasi riferimento identificativo, sono disponibili liberamente. Il Regolamento non riguarda le informazioni del SINAC e degli stabilimenti, che a vario titolo, riguardino animali da compagnia come rifugi o allevamenti.

Il Ministero della salute ha reso noto il nuovo Regolamento per la consultazione dei dati presenti in BDN, redatto ai sensi dell’art 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e del cap. 1.3 del manuale operativo I&R allegato al DM 07 marzo 2023.
Il regolamento e la relativa modulistica, messi a punto dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni in materia.
Le informazioni generali inerenti alla BDN, al sistema I&R e alla normativa di riferimento sono disponibili alla pagina Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R).
I dati presenti in BDN che il Ministero della salute rende disponibili liberamente, sono dati aggregati per territorio e per data e riguardano il numero di stabilimenti, di attività (tra cui gli allevamenti), di animali ed altre tipologie di dati inerenti al sistema I&R.
Da questa mole di dati è assente qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione delle attività, degli stabilimenti, degli operatori, inoltre il livello di aggregazione è predefinito e non modificabile (DPR 184/2006 art.2, comma 2).
I referenti delle Pubblica Amministrazione (PA) e i referenti degli Enti diversi dalle PA che hanno diritto alla consultazione dei dati del sistema I&R, ne chiedono l’autorizzazione utilizzando il modulo di riferimento.
I moduli disponibili riguardano le seguenti P.A.:
▪ Forze di Polizia e Forze armate
▪ Assessorati regionali settori AGRICOLTURA
▪ Agea ed Organismi pagatori
▪ Comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane - manuale operativo (cap. 2.1.1.8 del manuale operativo I&R)
Questo regolamento ed i relativi moduli non riguardano l’accesso alle informazioni contenute nel SINAC e alle informazioni inerenti agli stabilimenti (come definiti dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 134/22 ove si citano tra gli altri: allevamenti, rifugi, circhi, collezioni faunistiche o stabilimenti per la conservazione di materiale germinale). Per tali attività si invita alla consultazione della pagina Cani, gatti e... dedicata agli animali da compagnia (allegato 1 del regolamento UE 2016/429) e al benessere animale.
Il Ministero della salute precisa inoltre che le informazioni presenti nella news Anagrafi zootecniche, nuova procedura operativa per la consultazione nella Banca Dati Nazionale non sono più efficaci.
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