Suini
06 Luglio 2026Il Commissario Straordinario Giovanni Filippini ha firmato l’Ordinanza 4/2026, in vigore fino al 28 marzo 2027, che detta le nuove misure di eradicazione e sorveglianza della Peste suina africana: biosicurezza negli stabilimenti, depopolamento dei cinghiali al 150% del dato precedente, sorveglianza epidemiologica e possibile delega a veterinari non ufficiali

È in vigore dal 6 luglio 2026 l’Ordinanza n. 4/2026 firmata dal Commissario Straordinario alla Peste suina africana (Psa) Giovanni Filippini, che detta le misure di eradicazione e sorveglianza della Psa fino al 28 marzo 2027. Il provvedimento, già inviato alla Conferenza Stato-Regioni e notificato alla Commissione Europea, interviene su sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici, biosicurezza negli stabilimenti, contenimento delle movimentazioni e depopolamento dei cinghiali nelle zone soggette a restrizione.
L’Autorità Competente Locale, sentita la Regione o la Provincia autonoma, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali – veterinari aziendali e liberi professionisti – specificamente formati.
I controlli di biosicurezza devono essere registrati in Classyfarm entro 96 ore dall’esecuzione. Sono considerati validi i controlli effettuati nei 90 giorni precedenti l’emanazione dell’ordinanza.
Negli stabilimenti in zona di restrizione con carenze strutturali o gestionali non sanabili entro 15 giorni, l’ACL dispone il blocco e lo svuotamento tramite macellazione programmata o abbattimento. In caso di abbattimento per gravi carenze di biosicurezza non sanabili, non è previsto indennizzo.
Nelle zone di restrizione I, II e III è disposta la macellazione immediata dei suini negli stabilimenti familiari con divieto di ripopolamento, salvo deroga in Zona I previa verifica delle misure di biosicurezza.
Nelle zone di restrizione I, non ricadenti in Zona CEV, il depopolamento deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti nell’anno precedente all’inclusione nell’elenco delle zone soggette a restrizione. Il Commissario può individuare “zone bianche” per percentuali di depopolamento ancora più elevate, con i metodi previsti dalla normativa.
Nelle Unità di Gestione (UDG) del cinghiale è autorizzata la caccia in tutte le sue forme dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027. I capi abbattuti devono essere testati per Psa e Trichinella spp., con tracciabilità fino all’esito dei test.
È confermato l’utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse di cinghiale, con abilitazione biennale ENCI nell’ambito della Convenzione con il Commissario Straordinario. L’ordinanza introduce sanzioni penali per interruzione di pubblico servizio, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e diffusione di malattia animale, oltre a responsabilità civile per danni cagionati da attività di foraggiamento o manomissione delle operazioni di depopolamento.
CITATI: GIOVANNI FILIPPINISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
20/07/2026
Cgil, Cisl, Uil e Rsu proclamano la mobilitazione generale all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo dopo la rimodulazione dei fondi ministeriali. A rischio la stabilizzazione di 15...
A cura di Redazione Vet33
20/07/2026
Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha nominato Giorgio Briganti Commissario straordinario per la peste suina africana, dopo l’aggravarsi della situazione. Istituita anche una cabina di regia...
A cura di Redazione Vet33
20/07/2026
Il Ministero della Salute recepisce con Decreto n. 76/2026 la decisione della Commissione Europea del 10 luglio 2026: modificate le autorizzazioni per i medicinali veterinari a base di albendazolo in...
A cura di Redazione Vet33
20/07/2026
Con il Decreto Ministeriale n. 941/2026 confermato anche per Medicina Veterinaria il modello del Semestre Aperto introdotto lo scorso anno: iscrizione libera fino al 3 agosto su Universitaly, poi...
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022