Farmaci
16 Giugno 2026Dall’8 agosto entrano in vigore nuove restrizioni europee sull’uso in deroga di 13 antimicrobici veterinari critici, con obbligo di test di suscettibilità o motivazioni cliniche documentate. Il Regolamento Ue 2024/1973 interviene sulla cascata terapeutica prevista dagli articoli 112-113 del Reg. Ue 2019/6

Dall’8 agosto 2026 entrano in vigore nuove limitazioni europee all’impiego in deroga di alcuni antimicrobici veterinari considerati critici nelle strategie di contrasto all’antimicrobico-resistenza (Amr). Le novità, introdotte dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/1973, riguardano principalmente i veterinari prescrittori, che in molti casi dovranno supportare la scelta terapeutica con test diagnostici preliminari o motivazioni cliniche documentate.
Il regolamento interviene sull’applicazione degli articoli 112 e 113 del Regolamento (Ue) 2019/6, che disciplinano la cosiddetta “cascata”, ovvero la possibilità per il medico veterinario di utilizzare, sotto la propria responsabilità, medicinali non autorizzati per una determinata specie o indicazione in assenza di alternative adeguate. L’obiettivo della Commissione europea è limitare il ricorso in deroga ad antimicrobici di particolare rilevanza, introducendo condizioni specifiche e, in alcuni casi, restrizioni riferite a determinate specie animali.
Per diversi antimicrobici il medico veterinario dovrà prescrivere il trattamento sulla base, ove possibile, di prove di identificazione del patogeno e test di suscettibilità antimicrobica che dimostrino la probabile efficacia del farmaco scelto. Quando tali accertamenti non sono praticabili, il veterinario dovrà essere in grado di dimostrarlo. Inoltre, nei casi che richiedono un intervento immediato (es. per le condizioni critiche dell’animale), sarà possibile iniziare il trattamento prima della disponibilità dei risultati diagnostici, purché la scelta terapeutica sia supportata da elementi clinici ed epidemiologici pertinenti. Una volta disponibili gli esiti degli esami, il veterinario dovrà adattare la scelta dell’antimicrobico se necessario.
L’allegato al regolamento individua 13 antimicrobici o gruppi di antimicrobici soggetti a condizioni particolari: aminopenicilline associate a inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine di terza e quarta generazione, polimixine, amfenicoli, chinoloni e fluorochinoloni, rifamicine, rifaximina, sostanze per il trattamento della tubercolosi o di altre infezioni da micobatteri, riminofenazine, acidi pseudomonici, echinocandine, amfotericina B e remdesivir. Per alcuni di questi l’impiego è limitato alla somministrazione a singoli animali o vietato in specifiche specie o condizioni.
Il regolamento stabilisce che il remdesivir possa essere impiegato ai sensi dell’articolo 112 del Reg. (Ue) 2019/6 esclusivamente per il trattamento della peritonite infettiva felina (FIP). La disposizione si inserisce nel percorso già avviato in Italia con la circolare del Ministero della Salute del 6 giugno 2025, che aveva consentito l’utilizzo del farmaco per il trattamento della FIP nei gatti.
TAG: ANTIMICROBICI, FARMACI VETERINARI, FIP, REGOLAMENTO (UE) 2024/1973, REMDESIVIR, RESISTENZA ANTIMICROBICA, USO IN DEROGASe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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