Animali selvatici
12 Marzo 2026Accolto il ricorso di diverse associazioni ambientaliste contro il Piano straordinario del 2023. I giudici cancellano le norme che consentivano deroghe ai divieti della legge sulla fauna e limitavano l’uso di metodi alternativi agli abbattimenti

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha annullato tre parti del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottato dal governo nel 2023, accogliendo il ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste e animaliste. Secondo i giudici, alcune disposizioni del piano consentivano deroghe ai divieti previsti dalla normativa nazionale ed europea e avrebbero potuto aprire la strada a interventi di abbattimento massivi e indiscriminati.
Il ricorso delle associazioni
Il ricorso era stato presentato da otto organizzazioni ambientaliste e animaliste (Enpa, Lav, Leidaa, Lipu, Oipa, Lndc Animal Protection e Wwf), che contestavano la legittimità di alcune parti del piano governativo.
Secondo i ricorrenti, le disposizioni impugnate avrebbero consentito interventi di controllo della fauna selvatica in contrasto con i principi di tutela della biodiversità stabiliti dal diritto europeo e dalla normativa italiana. Il Tar ha accolto il ricorso annullando tre punti specifici del provvedimento.
Stop alla limitazione dei metodi alternativi
Una delle parti dichiarate illegittime riguarda la previsione che limitava il ricorso a metodi alternativi agli abbattimenti per alcune specie cosiddette “parautoctone”. Nel piano queste specie venivano di fatto equiparate alle specie esotiche invasive, consentendo interventi più ampi di controllo. Secondo il Tar, tale equiparazione non è coerente con la normativa nazionale ed europea.
Restano i divieti della legge 157
Il tribunale ha inoltre bocciato la disposizione che escludeva in modo generalizzato l’applicazione di alcuni divieti previsti dall’articolo 21 della legge 157/1992, la norma di riferimento per la tutela della fauna selvatica.
Il piano governativo prevedeva infatti la possibilità di derogare a questi divieti durante le operazioni di controllo della fauna, nel tentativo di autorizzare uccisioni con ogni mezzo, compresi metodi particolarmente cruenti. Il Tar ha stabilito che tali limitazioni devono restare pienamente operative, anche nelle attività di contenimento.
No al commissariamento degli enti parco
Un terzo punto dichiarato illegittimo riguarda la possibilità per le Regioni di commissariare gli enti parco regionali nel caso in cui non avessero applicato il piano entro sei mesi. Secondo il Tar, questa misura non aveva una base legislativa adeguata e risultava lesiva dell’autonomia degli enti parco.
Tutela delle specie protette
La sentenza chiarisce inoltre che eventuali interventi di cattura o abbattimento di specie protette devono comunque avvenire nel rispetto delle direttive europee sulla conservazione della fauna.
Il tribunale ha infatti ribadito che tali misure possono essere adottate solo quando non esistono altre soluzioni valide, principio previsto dalla normativa comunitaria.
Questo passaggio, sottolineano le associazioni ricorrenti, riguarda anche specie oggetto di forte dibattito politico, come il lupo.
TAG: CACCIA DI SELEZIONE, FAUNA SELVATICA, TAR DEL LAZIOSe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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