Normative
11 Marzo 2026Il decreto legislativo 30/2026 recepisce la direttiva Ue contro il greenwashing e introduce controlli più severi sulle asserzioni ambientali. Anche gli animali vivi rientrano tra i “prodotti” soggetti alle norme di correttezza commerciale

Con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta ufficiale, l’Italia recepisce la direttiva europea contro il greenwashing e rafforza le regole sulle dichiarazioni ambientali nella comunicazione commerciale. La normativa introduce limiti più stringenti all’uso di etichette di sostenibilità e, per la prima volta, include esplicitamente anche gli animali vivi tra i “prodotti” soggetti alle disposizioni del Codice del Consumo. Le nuove regole entreranno pienamente in vigore dal 27 settembre 2026.
Stretta europea contro il greenwashing
Il provvedimento attua la direttiva (Ue) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/Ce e 2011/83/Ue con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde. La normativa mira in particolare a contrastare il fenomeno del greenwashing, ossia l’uso di messaggi o etichette ambientali non supportati da basi scientifiche verificabili.
Secondo il decreto, le asserzioni ambientali utilizzate nelle comunicazioni commerciali dovranno essere chiare, verificabili e affidabili, oltre a rispettare i principi di veridicità previsti dal Codice del Consumo. L’intento è evitare che messaggi pubblicitari o sistemi di etichettatura inducano i consumatori a ritenere un prodotto più sostenibile di quanto non sia in realtà.
Anche gli animali vivi tra i “prodotti”
Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione del campo di applicazione del Codice del Consumo anche agli animali vivi, che vengono esplicitamente inseriti nella categoria dei “prodotti”.
In questo modo, gli animali vivi sono equiparati – ai fini delle regole commerciali – a qualsiasi bene o servizio, inclusi beni immobili, e diventano quindi soggetti alle stesse disposizioni in materia di correttezza nelle pratiche commerciali e di tutela dei consumatori. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza nei processi di vendita e nelle comunicazioni commerciali che riguardano anche gli animali.
Claim ambientali e benessere animale
Le nuove norme riguarderanno anche le iniziative sociali o etiche, compresi i riferimenti al benessere animale, che rientrano tra gli aspetti ambientali e sociali di un prodotto.
Nel contesto della comunicazione commerciale, per “asserzione ambientale” si intende qualsiasi messaggio non obbligatorio – espresso tramite testi, immagini, marchi o denominazioni – che suggerisca un impatto positivo sull’ambiente o una particolare sostenibilità del prodotto.
Il decreto stabilisce che tali affermazioni dovranno essere supportate da prove verificabili e non potranno essere formulate in modo generico o ambiguo.
Regole più severe per le etichette di sostenibilità
Particolare attenzione è dedicata alle etichette di sostenibilità e ai sistemi di certificazione ambientale. La normativa stabilisce che potrà essere considerata pratica commerciale ingannevole l’utilizzazione di marchi o etichette ambientali che:
● non siano basati su un sistema di certificazione riconosciuto;
● non siano stabiliti da autorità pubbliche;
● non garantiscano criteri di verifica trasparenti.
L’obiettivo è limitare la proliferazione di marchi o simboli ambientali privi di controlli indipendenti.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni introdotte dal decreto entreranno pienamente in vigore dal 27 settembre 2026, mentre l’inclusione degli animali vivi nel campo di applicazione del Codice del Consumo si applica dal 24 marzo 2026.
Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle politiche europee e nazionali volte a garantire maggiore trasparenza nelle comunicazioni ambientali e una più efficace tutela dei consumatori nel mercato della sostenibilità.
TAG: ANIMALI VIVI, CLAIM, CODICE DEL CONSUMO, ETICHETTATURA, GREENWASHINGSe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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