Normative
06 Marzo 2026Accolto parzialmente il ricorso di un’associazione contro l’ordinanza del Comune di Grottaferrata: i limiti all’accesso nei parchi pubblici con animali devono rispettare i criteri di idoneità, necessità e proporzionalità

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’associazione Earth ODV contro l’ordinanza del Comune di Grottaferrata che vietava l’accesso ai cani nei parchi cittadini, stabilendo che i provvedimenti dei sindaci che limitano la presenza degli animali nelle aree pubbliche devono rispettare i principi di idoneità, necessità e proporzionalità previsti dalla normativa amministrativa.
Il ricorso contro l’ordinanza del Comune di Grottaferrata
La vicenda nasce da un’ordinanza emanata a fine ottobre dal sindaco di Grottaferrata che prevedeva il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi e fitness presenti nei parchi comunali.
Contro il provvedimento l’associazione di protezione ambientale e animale Earth ODV ha presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo che la misura fosse sproporzionata rispetto alle finalità di tutela dell’igiene pubblica e della sicurezza dei cittadini.
Secondo l’associazione, tali obiettivi potrebbero essere garantiti attraverso l’applicazione delle norme già vigenti, che prevedono specifici obblighi per i proprietari di animali, tra cui la raccolta delle deiezioni e la conduzione del cane con modalità adeguate.
Il principio di proporzionalità nelle ordinanze comunali
Nel pronunciarsi sul caso, il Tar ha richiamato il principio di proporzionalità che, secondo la giurisprudenza amministrativa e i chiarimenti del Consiglio di Stato (2017), si articola in tre criteri principali:
● idoneità e adeguatezza dell’intervento amministrativo rispetto agli obiettivi perseguiti;
● necessità, cioè l’assenza di misure alternative meno restrittive;
● proporzionalità in senso stretto, che impone di limitare il sacrificio imposto ai cittadini allo stretto necessario.
Secondo i giudici, l’ordinanza comunale non soddisfa pienamente il requisito della necessità.
Le motivazioni della decisione
Il Tar ha evidenziato che le esigenze di tutela del decoro urbano, dell’igiene pubblica e della sicurezza possono essere garantite anche attraverso strumenti meno restrittivi.
In particolare, il Comune potrebbe intervenire mediante attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi già previsti dalla normativa, come:
● la raccolta delle deiezioni canine;
● la corretta custodia degli animali negli spazi pubblici;
● il rispetto delle regole di conduzione del cane nelle aree urbane.
Alla luce di queste considerazioni, il tribunale ha ritenuto che il provvedimento comunale fosse censurabile per carenza del requisito di necessità, accogliendo quindi parzialmente il ricorso presentato dall’associazione.
Ordinanze comunali e gestione degli animali negli spazi pubblici
La decisione ribadisce che i sindaci possono adottare ordinanze per regolare la presenza degli animali negli spazi pubblici, ma tali provvedimenti devono essere calibrati in modo da non imporre limitazioni eccessive rispetto agli obiettivi di tutela della salute e dell’igiene urbana.
Il principio di proporzionalità rappresenta quindi un criterio guida per valutare la legittimità delle misure amministrative che incidono sull’accesso degli animali domestici alle aree pubbliche.
TAG: CANI, GROTTAFERRATA, PARCHI COMUNALI, TAR DEL LAZIOSe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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