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16 Dicembre 2025

Ecm, nuove regole in caso di cancellazione e reiscrizione all’Ordine. Ecco cosa cambia per l’obbligo formativo

La Commissione nazionale per la formazione continua chiarisce quando l’obbligo Ecm sussiste in caso di cancellazione o reiscrizione all’albo. Ecco la data che fa da spartiacque

di Redazione Vet33


Ecm, nuove regole in caso di cancellazione e reiscrizione all’Ordine. Ecco cosa cambia per l’obbligo formativo

L’obbligo Ecm per i professionisti dell’area sanitaria che si cancellano o si reiscrivono all’Ordine professionale viene finalmente chiarito. Con la delibera n. 5/2025, la Commissione nazionale per la formazione continua ha definito regole univoche valide per tutte le professioni sanitarie, introducendo il 30 giugno come data di riferimento per stabilire se l’obbligo formativo sussista o meno per l’anno in corso.

Cancellazione dall’Ordine: quando l’obbligo Ecm viene meno

In caso di cancellazione dall’albo professionale (Punto 2), l’obbligo Ecm non sussiste per l’anno in corso solo se la cancellazione viene ratificata dall’Ordine entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
Se invece la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo rimane valido per l’intero anno. La Commissione precisa che la decorrenza della cancellazione coincide sempre con la data della delibera dell’Ordine che la ratifica.

Reiscrizione all’albo: stessa soglia temporale

La stessa logica si applica alla reiscrizione all’Ordine (Punto 3). Se la reiscrizione viene deliberata entro il 30 giugno, l’obbligo Ecm si applica anche per l’anno in corso. Al contrario, se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo non sussiste per quell’anno. Anche in questo caso, fa fede esclusivamente la data della delibera di ratifica dell’Ordine professionale.

Cancellazione e reiscrizione nello stesso anno

Un chiarimento rilevante riguarda le situazioni in cui cancellazione e reiscrizione avvengano nello stesso anno solare (Punto 4). In questo caso, la Commissione stabilisce che l’obbligo Ecm permane comunque per l’intero anno, indipendentemente dalle date delle singole delibere.

Crediti e debiti formativi

La delibera specifica, inoltre, che crediti Ecm già maturati e debiti formativi residui (Punto 5) non vengono azzerati né in caso di cancellazione né in caso di successiva reiscrizione all’albo. La posizione formativa del professionista resta quindi invariata.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 20 novembre 2025, derivano da una proposta del Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema Ecm, approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua e condivisa dal Comitato tecnico delle Regioni.
Il provvedimento si applica a tutti i professionisti sanitari soggetti all’obbligo Ecm, inclusi i medici veterinari, e punta a rendere più uniforme e trasparente l’applicazione delle regole in caso di variazioni dell’iscrizione agli Ordini professionali.

TAG: CREDITI ECM, ECM, FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, ORDINE PROFESSIONALE

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