Professione
16 Dicembre 2025La Commissione nazionale per la formazione continua chiarisce quando l’obbligo Ecm sussiste in caso di cancellazione o reiscrizione all’albo. Ecco la data che fa da spartiacque

L’obbligo Ecm per i professionisti dell’area sanitaria che si cancellano o si reiscrivono all’Ordine professionale viene finalmente chiarito. Con la delibera n. 5/2025, la Commissione nazionale per la formazione continua ha definito regole univoche valide per tutte le professioni sanitarie, introducendo il 30 giugno come data di riferimento per stabilire se l’obbligo formativo sussista o meno per l’anno in corso.
In caso di cancellazione dall’albo professionale (Punto 2), l’obbligo Ecm non sussiste per l’anno in corso solo se la cancellazione viene ratificata dall’Ordine entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
Se invece la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo rimane valido per l’intero anno. La Commissione precisa che la decorrenza della cancellazione coincide sempre con la data della delibera dell’Ordine che la ratifica.
La stessa logica si applica alla reiscrizione all’Ordine (Punto 3). Se la reiscrizione viene deliberata entro il 30 giugno, l’obbligo Ecm si applica anche per l’anno in corso. Al contrario, se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo non sussiste per quell’anno. Anche in questo caso, fa fede esclusivamente la data della delibera di ratifica dell’Ordine professionale.
Un chiarimento rilevante riguarda le situazioni in cui cancellazione e reiscrizione avvengano nello stesso anno solare (Punto 4). In questo caso, la Commissione stabilisce che l’obbligo Ecm permane comunque per l’intero anno, indipendentemente dalle date delle singole delibere.
La delibera specifica, inoltre, che crediti Ecm già maturati e debiti formativi residui (Punto 5) non vengono azzerati né in caso di cancellazione né in caso di successiva reiscrizione all’albo. La posizione formativa del professionista resta quindi invariata.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 20 novembre 2025, derivano da una proposta del Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema Ecm, approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua e condivisa dal Comitato tecnico delle Regioni.
Il provvedimento si applica a tutti i professionisti sanitari soggetti all’obbligo Ecm, inclusi i medici veterinari, e punta a rendere più uniforme e trasparente l’applicazione delle regole in caso di variazioni dell’iscrizione agli Ordini professionali.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
17/04/2026
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, laboratorio di referenza Woah per l’encefalo-retinopatia virale dei pesci marini, precisa i limiti dello studio cinese sul Covert Mortality...
A cura di Redazione Vet33
17/04/2026
Trent'anni di osservazioni sul campo nel Parco Nazionale di Kibale, in Uganda, hanno documentato per la prima volta la scissione permanente della comunità di scimpanzé di Ngogo in due gruppi...
A cura di Redazione Vet33
16/04/2026
Cochliomyia hominivorax avanza verso il confine con gli Stati Uniti. La Fda ha già rilasciato autorizzazioni d’emergenza per quattro farmaci antiparassitari. Ecco il quadro clinico e operativo...
A cura di Redazione Vet33
16/04/2026
Un nuovo focolaio è stato confermato il 14 aprile 2026 a Muravera, in provincia di Cagliari: 5 capi colpiti su 148 presenti, 4 già morti. Attivate immediatamente zona di protezione, zona di...
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022