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04 Luglio 2025

Lumpy Skin Disease, deroga alla pastorizzazione del latte: via libera a Grana Padano, Parmigiano e derivati

Il Ministero della Salute autorizza l’uso di latte non pastorizzato e della produzione dei relativi prodotti proveniente da zone soggette a restrizione per la dermatite nodulare bovina, con vincoli su trasformazione, stagionatura e tracciabilità

di Redazione Vet33


Lumpy Skin Disease, deroga alla pastorizzazione del latte: via libera a Grana Padano, Parmigiano e derivati

È ufficiale la deroga al Regolamento delegato (Ue) 2020/687 per la Lumpy Skin Disease (Lsd). Il latte crudo proveniente da zone soggette a restrizione potrà essere utilizzato per la produzione alimentare, anche senza trattamento termico, purché rispetti precisi vincoli sanitari. Lo stabilisce un dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute, che autorizza l’uso del latte per formaggi a lunga stagionatura come Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e per altri prodotti sottoposti a processi equivalenti alla pastorizzazione. La misura si basa su evidenze scientifiche che mostrano un basso rischio di trasmissione del virus attraverso il latte, e prevede controlli rigorosi lungo tutta la filiera.

La deroga per il latte crudo 

Il Ministero della Salute ha emanato il Dispositivo Dirigenziale “Dermatite nodulare contagiosa dei bovini: deroga all’applicazione dell’Allegato VII del Regolamento delegato (Ue) 2020/687 della Commissione” che dispone formale deroga all’applicazione del citato Regolamento autorizzando l’utilizzo del latte e la produzione dei relativi prodotti, sebbene provenienti da allevamenti situati in zone di restrizione, senza che, il latte, sia sottoposto al trattamento termico della pastorizzazione di cui all’Allegato VII.
Questi prodotti, tuttavia, non possono essere destinati all’alimentazione animale, al fine di escludere il rischio di diffusione ulteriore del virus.

In pratica, il latte crudo può essere movimentato all’interno del territorio nazionale, anche se proveniente da zone soggette a restrizione, purché destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino:
● la pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi,
● la produzione di formaggi del tipo Grana Padano e Parmigiano Reggiano e la relativa stagionatura per un periodo di tempo della durata di almeno 9 mesi, durante la quale, gli stessi, sono posti in vincolo sanitario e non commercializzati in attesa di ulteriori evidenze scientifiche finalizzate a dimostrare l’inattivazione del virus utilizzando i processi di produzione indicati.

Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate, purché in vincolo. Al fine di valutare l’efficacia dei parametri di processo di cui al presente punto e, quindi, di poter corroborare i risultati scientifici sin qui descritti, lo stabilimento di produzione deve, per ciascun lotto di produzione, registrare i parametri di processo rilevanti ai fini della inattivazione del virus (temperatura di cottura della cagliata, tempo di giacenza sotto siero, pH minimo rilevato 48 ore dopo la fine della cottura, durata della stagionatura).

Sono compresi nella deroga anche gli ulteriori prodotti lattiero-caseari, il cui processo di produzione preveda un trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione. Per ciascun lotto di produzione, in ogni caso, dovranno essere registrati i parametri del trattamento termico, tempi e temperatura ed eventuali altri parametri di processo che concorrono alla inattivazione della carica virale.

I prodotti secondari della lavorazione dei formaggi (panna e siero) potranno essere destinati alla produzione di burro, ricotta o altri prodotti solo se sottoposti a trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi come previsto al punto i. o essere inviati, in vincolo sanitario, ad altro stabilimento che esegue il trattamento.

Qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, gli stessi possono essere localizzati su tutto il territorio nazionale e il trasporto del latte verso detti impianti deve avvenire in contenitori sigillati ed in vincolo sanitario. Nell’impianto di destinazione il latte è sottoposto a pastorizzazione o a un trattamento termico con effetto almeno equivalente.

TAG: LATTE CRUDO, LUMPY SKIN DISEASE, PASTORIZZAZIONE

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