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23 Maggio 2025

Peste suina africana, alto rischio stagionale: maggiori vigilanza e misure biosicurezza

In vista del periodo ad alto rischio, misure rafforzate e controlli stringenti nelle Zone di Restrizione per prevenire la diffusione del virus

di Redazione Vet33


Peste suina africana, alto rischio stagionale: maggiori vigilanza e misure biosicurezza

Con l’avvicinarsi del periodo a maggiore rischio epidemico per la Peste suina africana (Psa), il Ministero della Salute ha emanato nuove linee guida per potenziare la sorveglianza e la biosicurezza nella filiera suinicola. Le misure, applicabili alle Zone di Restrizione I, II e III, includono verifiche periodiche, regolamentazione degli ingressi e gestione rigorosa degli allevamenti, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione e diffusione del virus. La mancata osservanza potrebbe comportare sanzioni e sospensione degli indennizzi.
 

Le misure di biosicurezza 

Nelle Zone di Restrizione II e III le misure di biosicurezza devono essere mirate a ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione. Le principali disposizioni includono:
● la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (Ue) 2023/594 ogni 90 giorni, con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche previste dall’allegato alla presente e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 gg;
● la limitazione degli accessi in allevamento: divieto di ingresso nell’area pulita ad eccezione del personale strettamente coinvolto nella gestione degli animali allevati o ai Servizi Veterinari ufficiali ai fini della verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza; divieto di ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate ad attività di allevamento, nel rispetto di quanto previsto per eventuali mezzi che debbano avere necessariamente accesso all’area pulita dell’allevamento, anche in occasioni ripetute e/o prolungate nel tempo;
● la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività” tra zone di restrizione;
● la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera. 

Nelle Zone di Restrizione I le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell’introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall’esterno) e alla eventuale successiva diffusione. Le principali disposizioni includono:
● la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all’allegato III del Reg. (Ue) 2023/594 attraverso un controllo ufficiale da effettuarsi almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno quattro mesi, e con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche di cui al citato documento e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 gg;
● la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di “inattività”;
● la regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: divieto di ingresso di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento;
● la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall’appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l’impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera. 

Si raccomanda di evitare l’impiego di personale di un allevamento presso altri allevamenti, anche se allo scopo di fornire supporto per sopperire a temporanee carenze di personale o comunque nei periodi di maggiore attività, in concomitanza di festività o di ferie. 

TAG: BIOSICUREZZA, PESTE SUINA AFRICANA, PSA

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