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26 Agosto 2024

Peste suina africana, nuove misure di controllo negli allevamenti fino al 15 settembre

Il Ministero della Salute ha aggiornato e rimodulato le misure di controllo negli allevamenti suinicoli del Nord Italia in risposta all’evoluzione della Peste suina africana, con disposizioni valide fino al 15 settembre e possibili estensioni regionali

di Redazione Vet33


Peste suina africana, nuove misure di controllo negli allevamenti fino al 15 settembre

In risposta all’aggravarsi della situazione epidemiologica della Peste suina africana (Psa) nel Nord Italia, il Ministero della Salute ha emesso un aggiornamento sulle misure di controllo per gli allevamenti suinicoli. Le nuove disposizioni, valide fino al 15 settembre, introducono rigide norme di biosicurezza e registrazione obbligatoria per chiunque acceda agli allevamenti, al fine di contenere la diffusione del virus. Tra le misure introdotte, l’uso obbligatorio di vestiario monouso e un attento monitoraggio delle movimentazioni.
 

La rimodulazione delle misure 

A seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica della Psa nel Nord Italia, il Ministero della salute ha inviato ai Servizi Veterinari regionali una dettagliata nota di aggiornamento e rimodulazione delle misure di controllo negli allevamenti suinicoli.
“Fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai, le disposizioni di cui alla presente nota – si legge nel documento – decorrono dalla data di emanazione e restano in vigore fino al 15 settembre p.v., quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva. Resta inteso che le regioni e provincie autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per Psa”.
Nella nota di aggiornamento si trovano indicazioni sulle misure di sorveglianza continua e sul divieto di movimentazioni da vita, sulle movimentazioni verso il macello, raccomandazioni per il trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali, nonché indicazioni per la notifica di focolai sospetti e confermati, l’indagine epidemiologica, e il flusso dei campioni.
Si sottolinea che “chiunque entri in allevamento, anche solo nella zona sporca, inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici, gli autotrasportatori di animali e di mangime, deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell’autorità competente, il dettaglio degli allevamenti ‘visitati’ almeno nel periodo di monitoraggio con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico”. Infatti, “la mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile”.
Tra le misure riportate, infine, si legge che “in ogni allevamento deve essere presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l’utilizzo. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell’art. 500 del CP”.

TAG: ALLEVAMENTI, PESTE SUINA AFRICANA, PSA

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