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24 Aprile 2024

Macellazione in azienda. Nuove regole europee per gli ovicaprini

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue una modifica del Regolamento sui requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le nuove norme rettificano le condizioni di macellazione in azienda, consentendo lo stordimento e il dissanguamento in allevamento di pecore e capre

di Redazione Vet33


Macellazione in azienda. Nuove regole europee per gli ovicaprini

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le nuove regole, che consentono lo stordimento e il dissanguamento di animali di specie ovicaprina in allevamento, entreranno in vigore il 9 maggio.


Le nuove norme
È stata ufficialmente conclusa la procedura di adozione della proposta avanzata a dicembre dagli Stati Membri, in risposta alle crescenti richieste degli allevatori, per una modifica delle norme riguardanti i requisiti di igiene per gli alimenti di origine animale. 
Le nuove norme consentono lo stordimento e il dissanguamento in allevamento di pecore e capre per limitare i rischi all’allevatore e all’animale sollevato. Per tali procedure è richiesta l’applicazione di norme igieniche rigorose, la presenza di un Veterinario ufficiale e un accordo tra il macello e il proprietario dell’animale.
Tale cambiamento cerca di ridurre lo stress degli animali ed evitare i problemi di igiene che insorgono durante il trasporto al macello. Uno degli obiettivi della macellazione in azienda è evitare qualsiasi rischio per l’operatore, oltre che prevenire lesioni agli animali durante il trasporto. Le misure si applicheranno agli animali che vivono in condizioni di libertà e che non sono abituati a essere manipolati e confinati.

“Il regolamento (CE) n. 853/2004 consente lo stordimento e il dissanguamento di un numero limitato di determinati ungulati nell’azienda agricola purché siano rispettati requisiti specifici, fra cui il fatto che gli animali non possono essere trasportati al macello, per evitare che chi li manipola corra dei rischi e che gli animali possano ferirsi durante il trasporto. Tale requisito limita detta possibilità di stordimento e dissanguamento nell’azienda agricola principalmente agli animali allevati in modo estensivo ed esclude la maggior parte degli animali manipolati regolarmente dagli allevatori e quindi facilmente trasportati senza rischi. Sulla base dell’esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità competenti e tenendo conto della crescente domanda di evitare qualsiasi problema relativo al benessere degli animali durante il trasporto, è opportuno estendere tale possibilità di stordimento e dissanguamento degli ungulati nell’azienda agricola, conformemente a requisiti specifici, agli ovini, ai caprini e agli altri ungulati allevati in qualsiasi condizione di stabulazione”.

In passato erano già state adottate misure per affrontare situazioni specifiche, in particolare con la creazione di macelli mobili. Inoltre, dal 2021 in azienda sono consentiti, a determinate condizioni, lo stordimento e il dissanguamento di un numero limitato di bovini, suini ed equini. Ora, il nuovo regolamento estende la possibilità di ricorrere alla macellazione presso l’azienda anche degli ovicaprini.

“Fino a tre animali domestici della specie bovina, diversi dai bisonti, fino a tre solipedi domestici, fino a sei animali domestici della specie suina o fino a nove animali della specie ovina o caprina possono essere macellati nella stessa occasione presso l’azienda di provenienza, se autorizzato dall’autorità competente”.

TAG: AZIENDA, CAPRE, DISSANGUAMENTO, MACELLAZIONE, PECORE, STORDIMENTO, VETERINARI UFFICIALI

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