Farmaci
02 Aprile 2024 L’ex Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una nota di precisazione, a parziale rettifica di precedenti indicazioni operative, per quanto riguarda la vendita diretta di medicinali veterinari agli stabilimenti senza scorte
Una nota firmata dal Dottor Giovanni Leonardi, Responsabile del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali, rettifica parzialmente un punto delle “Indicazioni operative sull’applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218” diffuse lo scorso febbraio. In particolare, i chiarimenti riguardano la vendita diretta di medicinali veterinari: ai distributori all’ingrosso “è consentita la vendita diretta anche agli stabilimenti senza scorte”.
La nota
Facendo seguito a quesiti pervenuti da parte di Associazioni di categoria nonché ad approfondimenti giuridici si rende necessario procedere alla rettifica del punto “Vendita diretta” della nota 8 febbraio 2024 prot. 6420, in merito alle indicazioni operative concernenti l’oggetto. Il seguente punto “Vendita diretta”, che sostituisce integralmente il testo del medesimo punto della succitata nota, chiarisce, in particolare, che ai distributori all’ingrosso è consentita la vendita diretta anche agli stabilimenti senza scorte.
L’art. 23 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, stabilisce che i titolari di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso possono essere autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari, esclusivamente nelle forme previste dal comma 2 del decreto.
Il comma 2 prevede che per “vendita diretta” si intende la vendita di medicinali veterinari effettuata dai titolari di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso agli operatori di stabilimenti in cui si allevano e si detengono professionalmente animali, ai direttori sanitari delle strutture di cura degli animali e ai medici veterinari nell’esercizio dell’attività zooiatrica.
In merito, l’art. 4 punto 27) del regolamento Ue 2016/429 definisce “stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente”.
Pertanto, la vendita diretta da parte dei titolari di vendita all’ingrosso è consentita anche agli stabilimenti senza scorte, come per esempio:
- allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, compresi quelli familiari;
- allevamenti di animali da compagnia;
- pascoli;
- rifugi per animali, compresi gli stabilimenti in cui sono ricoverati cani e gatti.
Inoltre, la nota ricorda che, per quanto concerne le strutture sanitarie di cura degli animali, occorre fare riferimento alle tipologie di strutture veterinarie elencate nell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (26 novembre 2003), per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.
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