Professione
17 Dicembre 2021 Prosegue l’iter della Legge di delegazione europea 2021 finalizzata al recepimento nazionale dei regolamenti europei sui farmaci veterinari (2019/6), quello sui mangimi medicati (2019/4) e quello relativo all’abbattimento dei pulcini maschi (1099/2009)
Prosegue l’iter della Legge di delegazione europea 2021 finalizzata al recepimento nazionale dei regolamenti europei sui farmaci veterinari (2019/6), quello sui mangimi medicati (2019/4) e quello relativo all’abbattimento dei pulcini maschi (1099/2009). Messi a votazione gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche, si conferma il principio della cessione diretta del farmaco da parte del veterinario, in tema di benessere animale, inoltre, viene previsto a partire dal 2027 il divieto di abbattimento dei pulcini maschi della specie Gallus gallus domesticus. L’introduzione, infatti, dell’articolo 11 bis stabilisce di:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta «in-ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Con un caveat, naturalmente, che: “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Ora la palla passa al Senato.
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