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11 Febbraio 2022Dal 24 febbraio entra in vigore il Regolamento UE 160/2022 che stabilisce la frequenza minima dei controlli negli stabilimenti. Si va così a circoscrivere e precisare la precedente normativa (Reg. UE 2017/625)
Sui controlli sanitari ufficiali finalizzati a garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, nonché il rispetto delle norme sul benessere degli animali e delle piante vige dal 2017 il Regolamento EU 625, che però non precisa la frequenza minima con cui tali controlli vanno effettuati, Ora, a colmare questa lacuna, la Commissione europea interviene dal 24 febbraio con il Regolamento 160/2022 , che abrogando i Regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006, definisce le frequenze "minime" e "uniformi" di tali ispezioni negli stabilimenti autorizzati, e stabilisce pure le frequenze minime delle verifiche in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini.
Frequenza minima
Il regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri effettuino controlli ufficiali almeno una volta all’anno nelle seguenti tipologie di stabilimenti presenti nel loro territorio che hanno ottenuto l'approvazione dell'autorità competente:
• incubatoi e stabilimenti di pollame.
• stabilimenti per il raggruppamento di ungulati e pollame.
• centri di raggruppamento per cani, gatti o furetti. canili per cani, gatti o furetti.
• Punti di controllo.
• stabilimenti di produzione di bombi isolati dal loro ambiente.
• stabilimenti di quarantena autorizzati.
• strutture di confinamento.
Altri stabilimenti
Negli stabilimenti autorizzati per la produzione di materiale germinale, la frequenza minima uniforme delle ispezioni deve essere almeno:
• due volte l'anno presso i centri di raccolta dello sperma bovino e suino.
• almeno una volta all'anno nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini, nelle squadre di raccolta o produzione di embrioni, negli stabilimenti di trasformazione dei prodotti riproduttivi e nei centri di conservazione dei prodotti riproduttivi.
Per quanto attiene poi agli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, l’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, che tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento:
· gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno
· gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni
· gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni.
Ogni anno l'autorità competente effettua controlli ufficiali, e in particolare ispezioni, dell'identificazione e della registrazione di bovini, ovini e caprini in almeno il 3% degli stabilimenti nel suo territorio che detengono tali animali.
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