Professione
12 Giugno 2023 Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Sono 8 le misure di infrazione e 7 quelle di pre - infrazione avviate dall’Europa, che il Governo, con il decreto del 7 giugno intende chiudere. Come le infrazioni, anche le pre- infrazioni riguardano diverse materie e spaziano dalla garanzia dei depositi bancari al cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali; dalla pubblicità nel settore sanitario al rilascio dei passaporti fino alla verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.
Per quanto concerne la pubblicità nel settore sanitario, (comma 525 dell’art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018) il decreto stabilisce che esso venga sostituito con un testo più rigoroso che escluda, tout- court, ogni indicazione relativa a promozioni, offerte e sconti. In quanto questo tipo di informazioni potrebbe determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.
Nello specifico il nuovo testo dell’art. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008), recita: All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente: «525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».
In precedenza il testo del comma 525 recitava: “Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita', comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria".
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