Animali selvatici
11 Maggio 2023L’intesa sul Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica c’è, ad un’unica condizione: che sia accolto l’emendamento sul ruolo delle Regioni nell’ambito del quinquennio

Fauna selvatica: sul piano straordinario per la gestione e il contenimento è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato- Regioni.
A comunicarlo è stato Federico Caner, coordinatore della Commissione Agricoltura della Conferenza delle Regioni che precisa: “Abbiamo dato l’Intesa, ma l’abbiamo condizionata all’accoglimento di un limitato emendamento, che precisa maggiormente il ruolo delle Regioni nell'attuazione del Piano quinquennale, in particolare, nella fase di verifica preliminare di idoneità della pianificazione regionale già eventualmente vigente. Sarà così possibile coordinare in modo più efficace e rapido gli interventi sul territorio. E’ sarà più certa e garantita l’attuazione delle attività di gestione e contenimento della fauna selvatica”.
Il controllo e il contenimento della fauna selvatica sono regolamentati dalla L. 157 del 1992, e successive modifiche. La legge di bilancio 2023 (L.197/2022), come si evince dall’articolo 1, commi 447-449, ha significativamente modificato alcuni punti del dettato legislativo, sostituendo interamente l’art. 19, relativo al Controllo della fauna selvatica e aggiungendo l'articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).
Le attività di contenimento previste dal Piano – specifica l’art. 19 ter – non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
In generale il piano, oltre ai ruoli ed attività delle diverse amministrazioni, individua l'insieme dei soggetti che sono autorizzati alle attività di contenimento: cacciatori (iscritti negli ambiti territoriali di caccia); guardie venatorie; agenti dei corpi di polizia locale e provinciale (con licenza per l'esercizio venatorio); proprietari o conduttori dei fondi (con licenza per l'esercizio venatorio).
E’ previsto anche il supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Infine, sul fronte economico, viene incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 il fondo già previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al fine di fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati.
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