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Formazione

02 Febbraio 2026

Formazione in sanità e benessere animale, decreto in GU: proroga al 31 dicembre 2026

Con il decreto 23 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vengono modificati i programmi formativi su sanità animale, benessere animale e sistema I&R


Formazione in sanità e benessere animale, decreto in GU: proroga al 31 dicembre 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 il decreto del Ministero della Salute che modifica il decreto 6 settembre 2023 sulle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sanità animale, benessere animale e sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Il provvedimento è stato adottato previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. 

Le principali novità operative

Un unico percorso formativo
La partecipazione ai programmi formativi previsti dal decreto 6 settembre 2023 vale ora anche ai fini:

  • dell’obbligo di formazione in materia di benessere animale;
  • degli obblighi formativi sul contrasto alla resistenza agli antimicrobici.
    L’obiettivo è consentire l’adempimento degli obblighi attraverso un unico percorso formativo, evitando duplicazioni.

Benessere animale integrato nei programmi
Nei contenuti dei programmi formativi viene inserito in modo strutturale il modulo sul benessere animale. Per questo modulo restano specifici requisiti per i docenti, individuati negli elenchi ufficiali o in possesso di competenze verificate.

Chiarita la figura dei “professionisti degli animali”
Il decreto introduce una definizione formale di “professionisti degli animali”, distinguendoli dagli operatori e dai lavoratori con mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana.

Deleghe e responsabilità formative
Nel caso di persone giuridiche, l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, che può delegare soggetti incaricati della gestione degli animali. Analoghe possibilità di delega sono previste per le persone fisiche.

Semplificazioni procedurali

  • Eliminato il termine fisso del 31 ottobre per la trasmissione dei programmi formativi alle Regioni.
  • Superato il vincolo del superamento del corso come condizione per la registrazione nel Sistema I&R, fermo restando il regime sanzionatorio per la mancata formazione.
  • Razionalizzati gli obblighi per operatori che sono anche trasportatori.

Proroga dei termini
Il termine per l’adeguamento degli operatori agli obblighi formativi viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Esclusioni confermate
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:

  • gli operatori e trasportatori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche soggetti a specifica formazione;
  • i conducenti e guardiani già soggetti agli obblighi formativi previsti dalla normativa sul trasporto degli animali.

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