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01 Luglio 2024

Pascoli, nuove regole per la registrazione: maggiore tracciabilità e sicurezza sanitaria

Il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di registrazione dei pascoli e delle movimentazioni nella Banca Dati Nazionale, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità degli animali e combattere frodi. Presto un opuscolo informativo su VetInfo

di Redazione Vet33


Pascoli, nuove regole per la registrazione: maggiore tracciabilità e sicurezza sanitaria

La registrazione dei pascoli in Banca Dati Nazionale (Bdn) e delle movimentazioni verso e da stabilimenti è stata aggiornata con le nuove linee guida del Ministero della Salute. L’implementazione del d.lgs. 134/22 e del suo manuale operativo pubblicato a marzo 2023, si pone come obiettivo prioritario di migliorare la tracciabilità degli animali al pascolo, garantire la sicurezza sanitaria e contrastare le frodi. Il Ministero sta preparando un opuscolo informativo dettagliato per agevolare l’operatività delle nuove procedure, presto disponibile su VetInfo.


Le nuove linee
In relazione alle richieste inerenti alla registrazione dei pascoli in Bdn e delle movimentazioni verso e da tali stabilimenti, in applicazione del d.lgs. 134/22 e suo manuale operativo, decreto 03/2023, Il Ministero della salute fornisce alcuni elementi di approfondimento inerenti:
● Definizione di pascolo/stabilimento, modalità di registrazione dei pascoli – indicazione di un unico operatore – Capitoli 2.1.1, 2.4.9 e 5.1 del Decreto;
● Registrazione delle movimentazioni verso e da pascolo;
● Condizionalità;
● Modalità di allevamento all’aperto/estensivo degli allevamenti “All’aperto / estensivo”.
Il Ministero, inoltre, fa presente che è in preparazione un opuscolo informativo per la descrizione dettagliata dell’attuale procedura di registrazione dei pascoli e delle movimentazioni, che appena possibile sarà reso disponibile in vetinfo.

Il pascolo
Il pascolo e il suo operatore rientrano a tutti gli effetti nelle definizioni del regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law). Tale regolamento definisce stabilimento i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente; operatore, invece, è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari.
La Bdn consente la registrazione di informazioni supplementari inerenti al titolare, anche se diversi dall’operatore e se multipli; tali informazioni sono comunicate dall’operatore e possono essere disponibili per altre Amministrazioni, inclusa AGEA. Per la normativa sanitaria europea e nazionale di riferimento del sistema I&R, il responsabile degli animali in ogni stabilimento ed attività, incluso il pascolo, è in ogni caso unicamente l’operatore, indipendentemente dal proprietario/titolare del suolo/degli animali, e da altre figure (detentore/conduttore/accompagnatore al pascolo), che non sono previste dalla normativa vigente in materia di I&R.
Il pascolo è un’attività di detenzione di animali ad alto rischio sanitario ed è necessario aggiornare regolarmente le informazioni presenti in Bdn al fine di poter avere informazioni corrette sul pascolo e sul suo operatore. La precedente procedura di registrazione non prevedeva l’operatore del pascolo, ma un referente quale campo non obbligatorio. Per applicare il d.lgs. 134/22 e rendere subito operativa la relativa procedura, la Bdn ha in automatico utilizzato il nominativo del referente, ove presente, quale operatore del pascolo. Il dato può essere aggiornato in Bdn dai servizi veterinari Asl anche dopo l’emissione del DdA che comunque, essendo immodificabile dopo la sua conferma informatica, rimane tal quale con la dicitura originaria.
Il Ministero invita le Associazioni di categoria ed i Servizi veterinari a favorire, con ogni mezzo disponibile, la comunicazione tempestiva e l’inserimento in Bdn di eventuali aggiornamenti o variazioni inerenti ai dati previsti dall’attuale sistema I&R per i pascoli, in particolare il nominativo ed i dati del suo unico operatore.

Le movimentazioni
Riguardo alle registrazioni delle movimentazioni, da e per i pascoli, il Ministro conferma che esse rappresentano non solo un prerequisito per i controlli di sanità animale, ma garantiscono ad amministrazioni non sanitarie, come i dipartimenti di Agricoltura, tramite Agea, le verifiche di loro competenza sul riconoscimento di contributi economici per gli operatori che dimostrino di effettuare realmente il pascolo dei propri animali. 
Tali registrazioni assicurano la tracciabilità degli animali al pascolo e rappresentano uno strumento per facilitare le verifiche di altre amministrazioni ai fini del contrasto di eventuali frodi (es. “mafia dei pascoli”) anche a tutela degli operatori che agiscono nel rispetto delle norme.

Condizionalità 
La definizione dei soggetti che possono richiedere i premi e la valutazione dell’erogabilità degli stessi, è competenza esclusiva degli Uffici preposti del Masaf, tramite Agea che, per tali compiti, considera non solo i dati Bdn, ma tutti gli altri elementi previsti dalla normativa settoriale della Pac. Inoltre, Agea ha la possibilità di consultare in Bdn sia l’operatore del pascolo sia l’operatore dell’allevamento che ha movimentato animali verso pascolo; sulla base di tali informazioni può, in autonomia, fare le proprie valutazioni per erogare i premi.

Modalità di allevamento
La modalità di allevamento, intesa come la modalità prevalente di conduzione di ciascun allevamento, è un’informazione inserita in Bdn dal servizio veterinario dell’Asl, previa verifica, di sua esclusiva competenza, della presenza dei criteri per cui è possibile attribuire tale informazione. Nella home page del portale internet www.vetinfo.it, in alto a sinistra, sono consultabili le schede gestionali contenenti indicazioni tecniche per le registrazioni in Bdn, incluse quelle inerenti alle modalità di allevamento e a cosa si intende per modalità di allevamento “All’aperto / estensivo”. 
Infine, da circa un anno, l’informazione inerente alle pertinenze aziendali/pascolo intraziendale non è più disponibile. Per tutte le attività di allevamento aperte da luglio 2023, la presenza di un pascolo intraziendale è indicata mediante la modalità di allevamento all’aperto-estensivo. Solo per gli animali che effettuano il “pascolamento libero” nell’ambito del proprio allevamento per cui in Bdn è registrata la modalità all’aperto-estensivo non è prevista la compilazione del DdA, il quale è invece necessario per movimentazioni verso e da altre attività, incluso il pascolo esterno a tale tipologia di allevamento.

TAG: AGEA, BDN, MASAF, MINISTERO DELLA SALUTE, PASCOLI, SICUREZZA SANITARIA, SISTEMA I&R, TRACCIABILITà, VETINFO

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