Normative
05 Ottobre 2026Le Autorità competenti potranno coinvolgere il tecnologo alimentare in ispezioni, audit e campionamenti. L’Accordo in sette articoli lascia invariate le competenze delle professioni sanitarie

Anche il tecnologo alimentare entra nel perimetro dei controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti. Il 1° ottobre 2026 la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro Roberto Calderoli, ha sancito l’Accordo che fissa gli indirizzi per inquadrare questa figura nelle attività previste dal Regolamento (Ue) 2017/625. Il testo stabilisce in quali ambiti le Autorità competenti possono avvalersi della professione e in quali strutture del Servizio sanitario nazionale può essere collocata. Attuazione e valorizzazione della figura sono affidate a Ministero della Salute e Regioni, a finanza invariata.
L’atto, repertorio n. 153/CSR, si compone di sette articoli. Il titolo completo è “Indirizzi per l’inquadramento della figura professionale del tecnologo alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (Ue) 2017/625”.
Il tecnologo alimentare è una professione regolamentata, istituita dalla Legge 18 gennaio 1994, n. 59, e abilitata a fornire competenze e pareri tecnici, legislativi e gestionali nel settore agroalimentare. L’Accordo qualifica queste competenze come tecnico-specialistiche e funzionali ai controlli ufficiali. Ne colloca l’impiego in una logica multidisciplinare e multiprofessionale, coerente con l’approccio One Health.
L’elenco dell’Accordo ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Comprende:
● la valutazione dei processi di produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
● le verifiche su sicurezza, qualità, rintracciabilità e conformità degli alimenti e dei materiali destinati al contatto con essi;
● le verifiche sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo basati sui principi HACCP;
● le attività ispettive, gli audit, il campionamento ufficiale e le verifiche documentali;
● le valutazioni tecniche su etichettatura, composizione, claims nutrizionali e sulla salute, novel food, alimenti per gruppi specifici della popolazione, integratori, additivi, aromi, enzimi e coadiuvanti tecnologici;
● il supporto tecnico alle procedure amministrative che seguono i controlli;
● l’analisi del rischio, la raccolta ed elaborazione dei dati, la sorveglianza e il monitoraggio;
● la partecipazione ad attività di formazione, aggiornamento e assistenza tecnica.
Le Regioni possono considerare le competenze del tecnologo alimentare nella programmazione dei fabbisogni di personale e nell’organizzazione delle strutture competenti per i controlli ufficiali. L’Accordo cita i Dipartimenti di prevenzione, i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e i Servizi veterinari. Resta comunque piena l’autonomia delle amministrazioni nell’individuare le figure di cui hanno bisogno.
Una clausola di salvaguardia mantiene ferme le competenze attribuite alle professioni sanitarie e alle altre professioni regolamentate. L’Accordo non modifica neppure l’accesso al pubblico impiego, gli ordinamenti professionali, i profili di inquadramento e la contrattazione collettiva. Inquadramento, reclutamento e progressione di carriera dei tecnologi alimentari continueranno quindi a seguire il contratto collettivo nazionale di riferimento e le regole concorsuali in vigore.
Spetta alle Regioni diffondere l’Accordo presso le Autorità competenti e i Laboratori ufficiali del proprio territorio. Ministero della Salute e Regioni sono chiamati a promuovere iniziative per valorizzare le competenze tecnico-scientifiche della figura. Stato e Regioni si impegnano inoltre a portare l’esigenza di valorizzazione del tecnologo alimentare nelle sedi in cui si preparano gli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’autonomia delle parti negoziali.
L’attuazione avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
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