Animali esotici
23 Settembre 2026La Direzione generale della Salute animale chiarisce l’applicazione del DM 3 aprile 2025

La formazione prevista dal DM 3 aprile 2025 è obbligatoria anche per i proprietari e i detentori di specie esotiche e selvatiche da compagnia, comprese quelle detenute nelle abitazioni private e senza scopi commerciali. Lo chiarisce la Direzione generale della Salute animale del Ministero della Salute in una circolare inviata alle Regioni in risposta a un quesito dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI).
ANMVI aveva chiesto di chiarire se il percorso formativo definito dall’Allegato 1 del decreto e rivolto a proprietari e detentori dovesse essere considerato obbligatorio. Il quesito nasceva anche dall’assenza di uno specifico quadro di controlli e sanzioni, previsto invece per gli operatori.
L’interpretazione fornita dalla Direzione ministeriale considera obbligati alla formazione anche proprietari e detentori di specie esotiche e selvatiche da compagnia. L’obbligo riguarda quindi anche le persone fisiche responsabili degli exotic pet appartenenti alle specie elencate nell’Allegato I, parte B, del Regolamento UE 2016/429 e detenuti nelle abitazioni come animali da compagnia per finalità private e non commerciali.
Il chiarimento affronta anche controlli e sanzioni. La Direzione generale precisa che non è previsto un controllo della Asl sulla formazione del singolo proprietario o detentore né uno specifico regime sanzionatorio collegato. La formazione del proprietario e del detentore sarà tuttavia esaminata in presenza di non conformità amministrative o penali relative alla detenzione, gestione o commercializzazione dell’animale.
La nota richiama inoltre gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali nel Sinac, il Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia, e la produzione della documentazione sanitaria di accompagnamento prevista dal DM 2 novembre 2023. Anche i detentori devono seguire la formazione e gestire animali regolarmente identificati e registrati.
La Direzione generale ribadisce inoltre che l’allevamento amatoriale ha natura di «stabilimento» e, come tale, deve essere identificato e registrato secondo le indicazioni previste dal Sinac. Rimane soggetto ai controlli della Asl anche quando viene svolto in un’abitazione privata o nelle relative pertinenze.
Il Regolamento UE 2016/429 comprende tra gli animali da compagnia, oltre a cani e gatti, anche alcune specie non tradizionali: determinati invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, alcune specie di volatili, roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare. Le abitazioni private nelle quali sono detenuti animali da compagnia non sono considerate stabilimenti, ma restano comprese nella cornice di gestione sanitaria responsabile, prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili prevista dalla normativa europea.
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