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Bovini

28 Maggio 2026

Lsd, accordo Italia-Francia. Dal 2 giugno nuove regole per l'introduzione di bovini

Dal 2 giugno 2026 entrano in vigore le nuove condizioni per l'introduzione in Italia di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione della Francia, aggiornate con il Regolamento delegato Ue 2026/1073. Trenta giorni di blocco alla movimentazione e 28 giorni di osservazione sanitaria

di Redazione Vet33


Lsd, accordo Italia-Francia. Dal 2 giugno nuove regole per l'introduzione di bovini

Dal 2 giugno 2026 l'introduzione in Italia di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione per Lumpy Skin Disease (Lsd) della Francia seguirà le condizioni aggiornate dall'accordo bilaterale, rivisto alla luce del Regolamento delegato Ue 2026/1073 che modifica il Reg. Ue 2023/361. Lo rende noto la Direzione Generale della Salute Animale. Le nuove disposizioni prevedono un blocco alla movimentazione di 30 giorni e un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni per tutti i capi introdotti nel territorio nazionale.

Le due zone di vaccinazione francesi e le condizioni applicabili

Il regolamento aggiornato distingue tra due zone di vaccinazione del territorio francese. Per i bovini provenienti dalla Zona di vaccinazione I per Lsd, si applicano esclusivamente le condizioni stabilite dal Reg. delegato Ue 2023/361 modificato, allegato IX, parte 3, punto 3.2. 
Per i bovini provenienti dalla Zona di vaccinazione II, la movimentazione è autorizzata a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'accordo bilaterale, ferme restando le condizioni di cui all'allegato IX, parte 3, punto 3.1, lettera b).

Gli obblighi per i capi introdotti in Italia

I capi bovini movimentati dalla Francia sono soggetti a tre obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:
● è interdetta l'ulteriore movimentazione per qualsiasi finalità per un minimo di 30 giorni dalla data di introduzione.
● i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni, durante il quale il Veterinario Aziendale esegue visite cliniche documentate per verificare l'assenza di sintomi riconducibili alla Lsd. 
● il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti e a notificare tempestivamente all'Autorità Competente eventuali anomalie cliniche.

Validità e possibile revisione

Le condizioni entrano in vigore il 2 giugno 2026 e restano valide fino a eventuale revisione sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo. La Commissione Europea ha recepito nel nuovo regolamento le evidenze scientifiche e i dati sul campo raccolti nelle esperienze più recenti relative alle zone di vaccinazione.

TAG: DERMATITE NODULARE BOVINA, FRANCIA, ITALIA, LSD, LUMPY SKIN DISEASE, MOVIMENTAZIONE, VACCINAZIONE

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