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29 Settembre 2026

Afta epizootica a Lesbo, le zone di restrizione salgono da 30 a 66

La Commissione europea ha aggiornato le misure di emergenza contro l’afta epizootica nell’isola greca di Lesbo: le zone soggette a restrizioni passano da 30 a 66 e le misure resteranno in vigore almeno fino al 31 dicembre 2026

di Redazione Vet33


Afta epizootica a Lesbo, le zone di restrizione salgono da 30 a 66

Nuovi focolai di afta epizootica sono stati confermati negli allevamenti dell’unità regionale di Lesbo, in Grecia. La Commissione europea ha aggiornato le misure di emergenza per contenere la malattia e impedirne la diffusione verso altri territori con la Decisione di esecuzione (Ue) 2026/2148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 23 settembre, che modifica la precedente Decisione 2026/820. Le zone soggette a restrizioni salgono da 30 a 66, e tutta l’isola resta chiusa alla movimentazione degli animali delle specie interessate almeno fino al 31 dicembre 2026.

I nuovi focolai e l’aggiornamento delle zone

Dopo l’ultimo aggiornamento delle misure, la Grecia ha notificato ulteriori focolai negli stabilimenti dell’isola. La situazione epidemiologica ha reso necessario ridefinire le aree soggette a restrizione, tenendo conto della localizzazione dei nuovi casi e delle operazioni di pulizia e disinfezione già effettuate negli allevamenti interessati. Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente l’allegato della Decisione 2026/820: vengono aggiornate le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori aree sottoposte a restrizioni, adeguandone sia l’estensione territoriale sia la durata, e vengono istituite nuove zone attorno ai focolai più recenti.

Da 30 a 66 focolai in due mesi

Il nuovo allegato elenca 66 focolai, ciascuno identificato da un numero di riferimento del sistema europeo di notifica delle malattie animali. A ogni focolaio corrispondono una zona di protezione, il cerchio di 3 chilometri di raggio attorno allo stabilimento colpito, e una zona di sorveglianza, la corona fino a 10 chilometri: complessivamente 66 zone di protezione e 66 zone di sorveglianza, più un’unica ulteriore zona soggetta a restrizioni che comprende il resto dell’unità regionale di Lesbo. 

Nell’allegato precedente, adottato il 23 luglio, i focolai erano 30. Il confronto tra le due liste mostra che dei 30 focolai di luglio ne restano attivi solo 10, segno che gli altri 20 stabilimenti hanno completato la pulizia e la disinfezione preliminari; ai focolai usciti se ne sono però aggiunti 56 nuovi, tra il 23 luglio e il 21 settembre, in soli circa 60 giorni.

Si allungano le scadenze fino a fine anno

Anche l’orizzonte temporale delle misure è cambiato: la prima versione dell’allegato, di aprile 2026, fissava la scadenza al 15 maggio; quella di luglio l’aveva spostata al 1° ottobre; l’aggiornamento attuale la porta al 31 dicembre 2026. Considerando il primo atto di questo episodio, adottato il 20 marzo 2026, le restrizioni su Lesbo saranno durate almeno 286 giorni.

Cosa prevedono in concreto le misure

Le regole di condotta non sono contenute nella nuova decisione, ma nel Regolamento delegato (Ue) 2020/687, che integra la normativa europea sulla sanità animale: la decisione stabilisce solo dove e fino a quando si applicano. All’interno delle zone soggette a restrizioni è vietata la movimentazione degli animali delle specie interessate dall’afta epizootica dagli stabilimenti situati nell’area, e lo stesso vale per i prodotti da essi ottenuti, salvo le eccezioni previste per i prodotti considerati sicuri. La Decisione di esecuzione (Ue) 2026/820 aggiunge inoltre un divieto specifico: gli animali delle specie interessate non possono uscire dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione esterna al suo perimetro, il che significa in pratica che da nessun punto di Lesbo può attualmente partire un animale delle specie coinvolte.

L’obiettivo: contenere la malattia e tutelare il commercio europeo

L’intervento punta a evitare che l’afta epizootica si propaghi nel resto della Grecia, negli altri Stati membri o nei Paesi terzi. Le misure rientrano nel quadro della normativa europea sulle malattie animali trasmissibili, in particolare del Regolamento (Ue) 2016/429, e delle disposizioni specifiche per il controllo delle malattie di categoria A. Come si legge nei considerando della decisione, la delimitazione rigorosa delle zone serve anche a prevenire inutili perturbazioni del commercio all’interno dell’Unione e a evitare che Paesi terzi impongano barriere commerciali ingiustificate agli allevatori degli altri Stati membri, non coinvolti nell’epidemia.

TAG: AFTA EPIZOOTICA, FOCOLAI, GRECIA, LESBO, MOVIMENTAZIONE, REGOLAMENTO (UE) 2020/687, RESTRIZIONI

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