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13 Gennaio 2025

Fattura elettronica vietata per i medici veterinari fino al 31 marzo 2025

Il Milleproroghe 2025 estende di tre mesi il divieto di e-fattura per le prestazioni veterinarie destinate ai privati. Dal 1° aprile 2025, salvo ulteriori proroghe, scatterà l’obbligo del Sistema di Interscambio per le fatture elettroniche

di Redazione Vet33


Fattura elettronica vietata per i medici veterinari fino al 31 marzo 2025

Il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni veterinarie nei confronti di privati è stato prorogato fino al 31 marzo 2025. Lo prevede il Milleproroghe 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che differisce l’obbligo di utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) per i Medici Veterinari nelle prestazioni destinate alla cura di animali da compagnia o sportivi, ma non riguarda cliniche, ospedali e laboratori veterinari. Resta escluso dall’esonero chi fornisce servizi a persone giuridiche o esegue prestazioni non sanitarie.
 

Il divieto

Il Decreto Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) ha esteso di tre mesi il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni veterinarie nei confronti di privati, previsto dall’articolo 10-bis Dl 119/2018.
L’articolo 10-bis vieta l’e-fattura ai soggetti obbligati a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sts), mentre l’articolo 9-bis Dl 135/2018 estende il divieto anche a coloro che, pur non inviando al Sts, forniscono prestazioni sanitarie a persone fisiche. La fattura deve essere consegnata al cliente in formato cartaceo, o comunque al di fuori del sistema SdI.
Tutti gli operatori sanitari ai quali, nel tempo, è stato esteso l’obbligo di alimentare la precompilata via Sts (art. 3, comma 3, Dl 175/2014) sono interessati dalla proroga. Non solo le prestazioni sanitarie alle persone, ma anche quelle dei medici veterinari, come confermato dall’Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica n. 15/2019 e interpello 78/2019).
Per i veterinari, tuttavia, il divieto di e-fattura è limitato alle prestazioni relative ad animali da compagnia o per la pratica sportiva (Dm 289/2001) e riguarda solo le “spese veterinarie”: la prestazione professionale del veterinario, compreso l’eventuale addebito di analisi e del costo dei medicinali somministrati o consegnati per avviare la terapia (articolo 37 del Dlgs 218/2023). Non rientrano tra le prestazioni esentate da e-fattura le prestazioni il cui committente/cliente è un soggetto diverso da una persona fisica (per esempio, una persona giuridica); queste prestazioni andranno documentate da fattura elettronica via SdI. 
Sebbene detraibili, è ammessa la fattura SdI per le prestazioni di cliniche e ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie, che non sono “spese sanitarie”: le relative autorizzazioni non sono regolate dall’articolo 8-ter Dlgs 502/92 (che disciplina le strutture sanitarie), ma dalle norme regionali attuative dell’accordo tra Ministero della Salute, regioni e province autonome del 26 novembre 2003.
Il divieto di e-fattura è stato prorogato solo fino al 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025, salvo ulteriori proroghe, si dovrà utilizzare il sistema SdI.

TAG: FATTURAZIONE ELETTRONICA, MEDICI VETERINARI, SISTEMA DI INTERSCAMBIO, SISTEMA TESSERA SANITARIA

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