Animali da Compagnia
19 Febbraio 2026Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento del Ministero della Salute che sostituisce l’elenco del 2022. Incluse soprattutto specie ittiche tropicali e marine destinate all’acquariofilia, con implicazioni per veterinari, importatori e autorità di controllo

Passano da 6 a 71 le specie selvatiche ed esotiche che possono essere prelevate dal loro ambiente naturale per essere detenute come animali da compagnia: lo stabilisce il nuovo decreto interministeriale Salute–Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 16 febbraio 2026, che aggiorna integralmente l’elenco introdotto nel 2022.
Aggiornato l’elenco delle specie esotiche prelevabili come pet
Il decreto 18 dicembre 2025, firmato dai Ministri Orazio Schillaci e Gilberto Pichetto Fratin, dà attuazione all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 11 ottobre 2022, che prevede un aggiornamento almeno quinquennale dell’elenco delle specie prelevabili dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.
Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente la precedente lista del 2022, ampliandola da 6 a 71 specie. Si tratta in larga parte di specie ittiche, prevalentemente marine e tropicali, comunemente presenti nel settore acquariofilo. Restano comunque incluse anche le sei specie già presenti nel primo elenco.
L’individuazione delle specie è avvenuta sulla base di criteri tecnico-scientifici condivisi con ISPRA e con la Direzione Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, tenendo conto degli impatti sulla biodiversità, della diffusione commerciale e delle esigenze di tutela sanitaria e di benessere animale.
Limiti normativi
Il decreto disciplina esclusivamente le specie che possono essere prelevate dall’ambiente naturale per essere destinate al ruolo di animali da compagnia. Tuttavia, la liceità del prelievo non esonera dal rispetto di ulteriori obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea, tra cui disposizioni CITES, norme sanitarie, regolamenti sul benessere animale ed eventuali vincoli regionali o locali.
Pertanto, la detenzione e il commercio di tali specie restano subordinati al rispetto dell’intero quadro regolatorio in materia di fauna selvatica ed esotica, sicurezza sanitaria e tutela della biodiversità.
Implicazioni per veterinari, commercio e controlli
L’aggiornamento dell’elenco ha ricadute rilevanti per diversi attori della filiera: operatori del commercio di animali esotici, importatori, allevatori, autorità di vigilanza e medici veterinari che si occupano di animali non convenzionali.
Per la professione veterinaria, il provvedimento rafforza il ruolo di informazione e consulenza verso i proprietari in merito alle esigenze etologiche, ai requisiti ambientali e ai possibili rischi sanitari legati alla gestione di specie esotiche, in un’ottica di tutela del benessere animale e di prevenzione dei rischi per la salute pubblica.
Entrata in vigore del decreto
Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026 (registro n. 54) ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2026 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con questo aggiornamento normativo, il Ministero della Salute rafforza il quadro regolatorio relativo alla detenzione di animali esotici da compagnia, adeguandolo all’evoluzione del mercato acquariofilo e alle esigenze di tutela della biodiversità e della sanità pubblica.
Di seguito l’elenco completo delle 71 specie indicate nel decreto (nome scientifico e, ove disponibile, nome comune/sinonimi):
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