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07 Settembre 2026

Farmaci stupefacenti, nuove misure di sicurezza anche per le strutture veterinarie

La bozza di decreto del ministero della Salute introduce misure minime uniformi per custodia, accessi e tracciabilità dei medicinali stupefacenti e psicotropi. Tra le strutture interessate anche quelle veterinarie


Farmaci stupefacenti, nuove misure di sicurezza anche per le strutture veterinarie

Nuove misure minime di sicurezza per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope potrebbero riguardare anche le strutture veterinarie. È quanto prevede la bozza di decreto del ministero della Salute inviata alle Regioni e circolata sulle agenzie di stampa.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, interessa farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, ospedali, case di cura prive di unità operativa di farmacia, servizi pubblici per le dipendenze, strutture penitenziarie, magazzini centralizzati delle Asl e altre strutture pubbliche o private autorizzate all'esercizio delle professioni sanitarie che detengono o utilizzano medicinali stupefacenti o psicotropi. Nel perimetro indicato dalla bozza sono comprese anche le strutture veterinarie.

Il testo prevede misure di sicurezza che comprendono locali dedicati, casseforti inamovibili o armadi blindati, sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, e accessi controllati e verificabili.

Un capitolo specifico riguarda la custodia delle chiavi, delle credenziali e degli altri dispositivi di accesso. La bozza prevede l'individuazione nominativa del responsabile della loro custodia. Nelle strutture dotate di farmacia la responsabilità è attribuita al direttore della farmacia, mentre in quelle prive di unità operativa di farmacia spetta al direttore sanitario.

Le funzioni possono essere delegate con modalità tracciabili. Nelle strutture prive di farmacia, la delega può essere attribuita a un medico, un farmacista o un medico veterinario. Le deleghe devono essere nominative, riferite a singole attività e definite nel tempo. Non sono previste deleghe generiche per le funzioni di vigilanza e custodia.

Durante l'orario di servizio, la chiave o il dispositivo di accesso devono rimanere sotto la custodia diretta del responsabile. Fuori dall'orario di servizio, le chiavi devono essere conservate in un contenitore protetto, collocato in un'area allarmata e non accessibile al pubblico. Ogni passaggio deve essere tracciato, anche elettronicamente, con l'indicazione di data, ora, consegnante e ricevente.

La bozza interviene anche sulla tracciabilità dei medicinali. Prelievo e somministrazione devono essere annotati nel registro di carico e scarico entro i termini previsti. Le richieste di approvvigionamento devono consentire di identificare chi effettua e chi valida l'operazione. Alla consegna devono essere verificati quantità, integrità, lotto e scadenza. Le movimentazioni interne devono essere accompagnate da un documento, una firma o un'identificazione elettronica.

Il testo stabilisce inoltre che anomalie, manomissioni, accessi non autorizzati, sospette prescrizioni o registrazioni fraudolente, furti, sottrazioni o diversioni siano comunicati immediatamente e comunque entro 12 ore al responsabile.

Il provvedimento era atteso dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'Ospedale Israelitico di Roma. Le disposizioni descritte sono contenute in una bozza trasmessa alle Regioni e non costituiscono quindi, allo stato, nuovi obblighi già entrati in vigore.

TAG: FENTANIL

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