Login con

Professione

19 Gennaio 2023

Dispositivi medici, ecco perché le spese promozionali non sono deducibili

Sulla deducibilità delle spese affrontate per la promozione di dispositivi medici e dei convegni, così si è pronunciata l’Agenzia delle entrate in risposta a un interpello.


Dispositivi medici, ecco perché le spese promozionali non sono deducibili

Dispositivi medici: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sull'indeducibilità delle spese promozionali.
Tutto nasce dall’interpello (17 gennaio 2023, n° 39) presentato dalla società ALFA S.r.l specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di integratori alimentari, prodotti cosmetici e dispositivi medici.

L’istanza verteva su un quesito preciso: si chiedeva infatti un'interpretazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che all'articolo 2, comma 9 statuisce l’indeducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi  destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
Un’ulteriore interpretazione veniva poi richiesta a proposito dell’articolo 36, comma 13, della legge 449 del 27 dicembre 1997, che limita al 20% la deducibilità delle spese di pubblicità di medicinali, comunque effettuate da aziende farmaceutiche, attraverso convegni o congressi. 

La società istante, dal momento che la sua offerta non comprende medicinali (così come definiti dal decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219,  attuativo della direttiva 2001/83/CE), era del parere che i limiti sulla deducibilità non fossero applicabili al suo caso specifico.

L’azienda precisa infatti che la linea di demarcazione  tra  ‘medicinale' e 'dispositivo medico' risiede nel meccanismo con cui il prodotto esercita la sua azione principale: per un medicinale, infatti, l'azione è svolta mediante meccanismo d'azione farmacologico, immunologico o metabolico; non così invece, per un dispositivo medico.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Dal canto l’Agenzia delle Entrate risponde che per interpretare la normativa occorre “tener conto della ratio della disposizione, che consiste nel contenere quei comportamenti che si riflettono sui prezzi dei beni destinati alla tutela della salute pubblica.”  

Da qui discende che, mentre per gli integratori e i prodotti cosmetici la deducibilità non è in discussione, poiché essi non sono assimilabili ai farmaci, quanto al loro impatto sulla salute pubblica. Sono invece indeducibili le spese promozionali per i dispositivi medici, che - benché non siano prodotti medicinali dal momento che in quanto non agiscono con meccanismi farmacologici e biochimici - impattano ugualmente sulla tutela della salute pubblica, in quanto destinati ad essere impiegati a fini diagnostici o di cura. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della norma di cui all’articolo 2 , comma 9, della Legge 289 del 2002.

Considerazioni analoghe - prosegue la risposta dell’Agenzia delle Entrate - valgono per i costi di pubblicità sostenuti per l'organizzazione di convegni e congressi, di cui all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Infine, alla luce di queste interpretazioni che estendono l’indeducibilità oltre il perimetro dei medicinali, il fatto che l’azienda - non essendo azienda farmaceutica - non possieda un codice identificativo SIS, non è preclusivo dell’adozione dei suddetti criteri di indeducibilità anche per l’istante.

TAG: AGENZIA DELLE ENTRATE, CONGRESSI, DISPOSITIVI MEDICI, FARMACI, INDEDUCIBILITà, INTEGRATORI, INTERPELLANZA

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Linkedin! Seguici su Facebook!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

06/05/2026

Ceva Animal Health nomina Ian Tarpey Executive Vice President per Innovazione e R&S di Gruppo. Il manager britannico, con 25 anni di esperienza in MSD e Intervet, entra nel comitato esecutivo per...

A cura di Redazione Vet33

06/05/2026

L’infettivologo Fabrizio Pulvirenti chiarisce i rischi legati ai roditori oltre l’Hantavirus: leptospirosi, salmonellosi e febbre da morso di ratto. Essenziali i controlli preventivi di ASL e...

A cura di Redazione Vet33

06/05/2026

Il convegno del 5 maggio al Ministero della Salute evidenzia il ruolo strategico dei medici veterinari per lo sviluppo delle aree interne. Necessari nuovi modelli organizzativi One Health per...

A cura di Redazione Vet33

06/05/2026

Il disegno di legge su carriera dirigenziale e valutazione performances prevede il trasferimento automatico delle economie dai fondi dirigenziali a quelli del personale non dirigente. Critiche sulla...

A cura di Redazione Vet33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Felpreva, una svolta nella parassitologia dei pet

Felpreva, una svolta nella parassitologia dei pet

A cura di Vetoquinol

Francesco Albano ha fondato a Roma l'Osservatorio Permanente Servizi Veterinari, primo organismo indipendente dedicato all'analisi dei dati e dei modelli gestionali della sanità animale in Italia

A cura di Redazione Vet33

EVENTI

chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022

Top