Animali da Compagnia
11 Aprile 2022 Una nota della DGSAF ribadisce il divieto d’ingresso per gli animali dei rifugi dell’Ucraina, sottolineando come la loro introduzione sia di carattere commerciale e quindi debba essere normata dal Regolamento 2020/692.

Nonostante sia esplicitamente vietato introdurre in Italia, dall’Ucraina, gli animali provenienti dai rifugi, risulta che alcune associazioni di protezione animale, abbiano disatteso alle norme. Davanti a queste infrazioni, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha pubblicato una nota in cui sottolinea come tali introduzioni alla luce della normativa europea e nazionale di riferimento siano da considerare di carattere commerciale. Per questo motivo devono rispettare le disposizioni di cui al Titolo 5 del Regolamento 2020/692 “Prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’unione di cani, gatti e furetti” ed in particolare quelle previste all’articolo 76. L’unica deroga all’articolo 76 è quella (art. 77) che prevede la possibilità che tali animali possano essere introdotti a condizione che siano inviati a Centri confinati o Centri di quarantena autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Di conseguenza, in caso di inosservanza di tali norme, tali introduzioni sono da considerarsi non conformi e quindi sanzionabili ai sensi della normativa vigente. A questo proposito, inoltre, la Direzione Generale con nota 7257 del 21 marzo 2022 aveva già chiarito che non è comunque consentito l’ingresso di animali da canili/rifugi posti in territorio ucraino proprio perché sul territorio nazionale non risultavano essere autorizzate le strutture cui fa riferimento l’articolo 77. Con queste premesse, la Direzione Generale ritiene necessario che tali animali, ormai su suolo italiano non a seguito di rifugiati, siano comunque sottoposti al protocollo di controlli previsti dalla nota n. 7257 (identificazione, vaccinazione, titolazione anticorpale, osservazione), dal momento che va tempestivamente gestito il rischio connesso alla rabbia, per i cani/gatti e furetti. Per facilitare dunque la gestione di questa situazione, la nota ripercorre la prassi da seguire. Nel caso l’animale d’affezione sia in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, deve essere sottoposto a prelievo ematico per titolazione degli anticorpi per la rabbia e soggetto a un periodo di osservazione a destino di 3 mesi nel caso di titolazione favorevole e di 6 mesi in caso sfavorevole. Qualora non in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, venga invece sottoposto immediatamente a riconoscimento con microchip e vaccinazione antirabbica e a un periodo di osservazione a destino di almeno 3 mesi. Infine, si fa presente che il periodo di osservazione di 3 o 6 mesi, adottato in funzione delle situazioni sopra evidenziate, dovrà essere trascorso presso le strutture recettive delle stesse Associazioni di protezione animale e nessuna cessione /adozione a privati cittadini sarà consentita se non dopo che sia terminato detto periodo di osservazione con esito favorevole.
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