Professione
23 Febbraio 2022 FNOVI non ha dubbi: giusto promuovere la prevenzione delle malattie infettive in luogo dell'utilizzo degli antibiotici. Ma la pubblicità resti appannaggio dei professionisti veterinari
L’oggetto del contendere risiede lì: nell’articolo 120 del Regolamento UE 2019/6, relativo alla possibilità di effettuare pubblicità di immunologici in allevamento. Su questo FNOVI è stata chiara: ben venga l'intento del legislatore europeo in ottica One Health, e di conseguenza la promozione di una strategia immunologica che depotenzi in anticipo il ricorso agli antibiotici. Attenzione però all’attribuzione dei compiti. La Federazione, infatti, ritiene che non si debba consentire un inserimento di terze persone nel rapporto fiduciario tra allevatore e medico veterinario, in primo luogo poiché la FNOVI non ritiene che l'allevatore abbia gli strumenti né la formazione adatta per codificare le informazioni che potrebbe ricevere. In seconda battuta, per evitare che il ruolo del veterinario venga riduttivamente considerato come quello di un mero prescrittore di farmaci. Al contrario, sottolinea la Federazione, va ribadito che per i medicinali veterinari, così come per i medicinali umani, in Italia è attualmente vietato fare pubblicità se non a veterinari.
Fonte: FNOVI
TAG: FARMACI IMMUNOLOGICI, FNOVI, REGOLAMENTO 2019/6Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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