Professione
06 Aprile 2022 Con il decreto del primo aprile rimane confermato l’obbligo del green pass per recarsi al lavoro, mentre non è necessario esibirlo per gli utenti degli studi medici e veterinari, per quelli delle attività commerciali e di ristorazione all’aperto

Si allenta la stretta alle misure di prevenzione contro la pandemia: con il decreto del 1° aprile le cose sono parzialmente cambiate e il trend è quello di una progressiva attenuazione. Tra le novità introdotte ricordiamo la possibilità di accedere senza green pass al trasporto pubblico locale e regionale (ma non a quello interregionale, con esclusione dello Stretto di Messina). Libertà di ingresso senza certificazione anche per i locali commerciali, gli uffici e le strutture mediche in qualità di utenti, accesso libero anche alle strutture sanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura. Permane invece l’obbligo sui luoghi di lavoro (ambulatori medici e veterinari compresi, dunque,) nelle Università e nei corsi di formazione e nelle mense aziendali. Attenzione però: per il personale sanitario, gli operatori d’interesse sanitario e il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni) e per i lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali è necessario il green pass rafforzato, quello base non è sufficiente. Dovranno esibire il green pass rafforzato pure i visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e quelli delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice; mentre c’è solo l’obbligo di green pass base per la permanenza degli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e per la permanenza di accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati.
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