Professione
24 Novembre 2023La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato le nuove delibere per il triennio 2023/2025. L’obbligo formativo resta pari a 150 crediti, fatte salve decisioni in materia di esoneri ed esenzioni

La Commissione nazionale per la Formazione continua (Ecm) ha approvato, lo scorso 8 novembre, le delibere sul fabbisogno e computo dei crediti formativi e sui contenuti della formazione considerati di interesse nazionale, tematiche che riguardano il prossimo triennio 2023/2025. L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023.
Crediti formativi
Nella seduta dell’8 novembre, la Commissione ha approvato:
Prorogata fino al 30 giugno 2024 la possibilità di spostare i crediti al triennio 2020-2022, dando così la possibilità ai professionisti di spostare tutti i crediti maturati entro il 31 dicembre 2023 tramite eventi residenziali o Fad. La data del 31 dicembre 2023 non potrà, infatti, coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti, in quanto i Provider hanno novanta giorni di tempo dalla conclusione dell’evento per trasmettere il rapporto del medesimo all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
Tematiche di interesse nazionale
Gli argomenti sono stati individuati alla luce della “Missione Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale) e del Piano Pandemico “PanFlu 2021-2023” (Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale). Sono considerati di interesse nazionale il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, la “sanità digitale” del Ssn, la formazione in infezioni ospedaliere e gli aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze.
Riduzioni per eventi alluvionali
La Commissione ha, inoltre, dato mandato al Co.Ge.A.P.S., il Consorzio che gestisce l’anagrafe dei crediti Ecm, di procedere alla riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale in favore dei professionisti sanitari residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di quest’anno, che si sono verificati tra Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Infine, la C.N.F.C. ha previsto una riduzione dei crediti anche a quei professionisti sanitari che, pur non risiedendo nei suddetti comuni, vi abbiano svolto l’attività professionale e possano documentarlo. In questo caso, la riduzione è proporzionale ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza, nel limite massimo di un terzo dell’obbligo formativo triennale individuale (la riduzione così calcolata “è arrotondata al numero intero più vicino e, in caso di equidistanza, è arrotondata per eccesso”).
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
12/05/2026
Il sierotipo SAT 1 dell’afta epizootica si è diffuso in otto Paesi del Medio Oriente e Nord Africa da gennaio 2025, ha raggiunto l’isola greca di Lesbo a marzo e la Cina nord-occidentale ad...
A cura di Redazione Vet33
12/05/2026
Uno studio internazionale del gruppo COLOSS B-RAP, pubblicato sul Journal of Apicultural Research, analizza le fonti informative di 11.351 apicoltori in 71 Paesi. Le riviste di settore guidano le...
A cura di Redazione Vet33
12/05/2026
Purina lancia Young Veterinarians, una piattaforma digitale per studenti e giovani veterinari, presentando i dati della ricerca “Young Vet Insight”: retribuzione inadeguata per l’81%, work-life...
A cura di Redazione Vet33
12/05/2026
I medici veterinari che svolgono attività ufficiali extra orario in modalità progettuale sono esclusi dalla flat tax al 15% applicata agli altri dirigenti sanitari della stessa area contrattuale....
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022