Professione
20 Ottobre 2023 L’obiettivo del Ministero è garantire formazione e aggiornamento a chi opera con gli animali, così da svolgere un’attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute sulla formazione obbligatoria di operatori e professionisti degli animali, applicabile dal 1° gennaio 2024.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.243 del 17-10-2023) il Decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 che definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi obbligatori in materia di sanità animale per tutti gli operatori ed i professionisti che afferiscono al settore. Il Decreto, in vigore dal 18 ottobre 2023, potrà essere applicato dal 1° gennaio 2024.
L’intervento del Ministero, di carattere innovativo e strategico, mira a garantire la formazione e l’aggiornamento dei soggetti che professionalmente operano con gli animali attraverso contenuti, modalità e standard armonizzati.
Alla luce della recente impostazione dettata dagli organismi europei ed internazionali, infatti, la sanità pubblica veterinaria fonda il suo operato sulla stretta collaborazione tra componente pubblica e privata, in un’ottica di rinnovata fiducia nel rapporto tra autorità competente e operatore economico.
In quest’ottica, un operatore formato e consapevole diventa una garanzia fondamentale per la gestione efficace della sanità animale e dell’intero settore, poiché è in grado di assicurare la tracciabilità dei propri animali e di riconoscere tutti i segnali, gli eventi o le informazioni che possono rivelare l’insorgenza di una malattia animale (early detection) e, di conseguenza, di reagire prontamente, in collaborazione con i servizi veterinari territoriali, per limitare al massimo ogni eventuale pericolo.
Il sistema di formazione regolamentato assicura, dunque, che ogni operatore, in relazione al proprio ruolo, acquisisca tutte le conoscenze necessarie per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 Animal Health Law e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono a vantaggio di un’attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali.
Obiettivi
I programmi formativi sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:
Contenuti e modalità di erogazione
I programmi sono differenziati in considerazione della specie o del gruppo di specie degli animali detenuti, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione.
Possono essere erogati in presenza o in modalità FAD e in ogni caso devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione.
I docenti devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi. Nelle docenze i medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi.
La formazione
I programmi formativi possono essere organizzati dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Izs) e dai relativi Centri di Referenza Nazionali (Cdrn), dai Dipartimenti di Medicina veterinaria delle Università, dalla Fnovi e dagli ordini provinciali dei medici veterinari, dalle società scientifiche di settore e dalle associazioni elencate dal Ministero della Salute, dai provider ECM e dai soggetti inseriti nell’elenco di erogatori del sistema Sviluppo professionale continuo (Spc). È compito delle Regioni assicurare che almeno una volta l’anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile ciascun programma formativo.
Obbligo di frequenza
Gli operatori che al 1° gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R, ai sensi del Decreto n.134/2022, e hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. Gli operatori che avviano la propria attività dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 possono assolvere all’obbligo di frequenza del primo programma entro dodici mesi dall’avvio dell’attività.
Fonti:
TAG: ANIMAL HEALTH LAW, FORMAZIONE OBBLIGATORIA, REGOLAMENTO (UE) 2016/429Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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